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Ordinanza — n. 15529/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15529/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15529/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BATTAGLINO GIACINTO MARCO nato a COLOGNO MONZESE il 16/12/1968 avverso l'ordinanza del 29/06/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOrdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MONICA BONI; , Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 29 giugno 2021 il Tribunale di sorveglianza di Milano respingeva l'istanza, proposta dal detenuto Giacinto Marco Battaglino, volta ad ottenere l'affidamento in prova al servizio sociale.

Regesto Legislator

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art. 613 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 15529/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Al riguardo, nonostante l'urgenza di approntare in tempi ristretti l'atto d'impugnazione per proporlo tempestivamente nel rispetto del termine perentorio, la cui inosservanza è sanzionata a pena d'inammissibilità, e l'intuibile difficoltà di provvedervi per chi sia ristretto in carcere e debba subire limitazioni alla libertà di movimento e comunicazione con l'esterno, non si ravvisano argomenti, né testuali, né sistematici, per poter riconoscere una regolamentazione diversa da quella prevista in via generalizzata dal nuovo testo dell'art. 613 cod. proc. pen..

Parole chiave

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attitudine all'integrazione riabilitazione assistenza riabilitativa controllo periodico della detenzione disdetta in periodo di prova lavoro del detenuto

Disposizioni normative citate

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art. 613 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
103 del 2017 con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro cinqucento, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., stante la mancanza di motivi di ricorso.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BATTAGLINO GIACINTO MARCO nato a COLOGNO MONZESE il 16/12/1968 avverso l'ordinanza del 29/06/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOrdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MONICA BONI; , Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 29 giugno 2021 il Tribunale di sorveglianza di Milano respingeva l'istanza, proposta dal detenuto Giacinto Marco Battaglino, volta ad ottenere l'affidamento in prova al servizio sociale.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso personalmente l'interessato, chiedendone l'annullamento. Considerato in diritto 1. Sia il provvedimento impugnato, sia il ricorso sono stati rispettivamente emessi e proposti in data successiva al 3 agosto 2017, ossia al momento dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui, modificando il disposto degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen, si è esclusa la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale mezzo d'impugnazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale dei patrocinatori davanti alla Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010).

2. La modifica delle norme processuali che abilitavano l'imputato alla proposizione personale del ricorso per cassazione è stata già interpretata come avente valenza generale nel suo significato chiaro ed inequivoco, perché esclude senza eccezioni di sorta la facoltà per la parte che è imputata di proporre il ricorso senza il ministero di un difensore abilitato (Cass., n. 53330 del 4/10/2017, Villa, non massímata). E poiché nella sua formulazione non contiene previsioni differenti, dedicate ai procedimenti penali diversi da quello ordinario di cognizione, deve riconoscersi la sua applicabilità al ricorso per cassazione anche se proposto dall'interessato detenuto in espiazione di pena ed in merito ai benefici penitenziari.

Al riguardo, nonostante l'urgenza di approntare in tempi ristretti l'atto d'impugnazione per proporlo tempestivamente nel rispetto del termine perentorio, la cui inosservanza è sanzionata a pena d'inammissibilità, e l'intuibile difficoltà di provvedervi per chi sia ristretto in carcere e debba subire limitazioni alla libertà di movimento e comunicazione con l'esterno, non si ravvisano argomenti, né testuali, né sistematici, per poter riconoscere una regolamentazione diversa da quella prevista in via generalizzata dal nuovo testo dell'art. 613 cod. proc. pen..

3. Per tali considerazione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017 con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro cinqucento, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., stante la mancanza di motivi di ricorso. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinqucento in favore della Cassa delle ammende. Cosi deciso in Roma, il 24 marzo 2022 Il Consigl