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Ordinanza — n. 15524/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility regarding minor offense sentencing under Art. 131-bis Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15524/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it sought a more favorable factual evaluation rather than correcting a legal error. The appellant argued for acquittal under Article 131-bis of the Penal Code due to the minor nature of the knife carrying incident. The court rejected this, noting that the lower court's finding of a 'minor offense' implicitly excluded the specific reduced offensivity required for acquittal under the cited statute.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 4 comma 3 L. 110/75: An appeal challenging a conviction for a minor offense solely on the ground of non-punishability under Art. 131-bis is inadmissible if the lower court has already characterized the act as a minor offense, as this implicitly excludes the specific reduced offensivity required for acquittal.

Parole chiave

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Art. 131-bis Penal Code minor offense sentencing inadmissible appeal reduced offensivity factual evaluation Corte di Cassazione non-punishability ritiro della querela penale

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
1.L'impugnazione all'odierno esame, senza muovere censure alla ricostruzione del fatto ed all'attribuzione al ricorrente della sua consumazione, investe unicamente il mancato proscioglimento per la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen..
Art. 4 comma 3 L. n. 110/75
1.2 Tuttavia, ritiene il Collegio che il già avvenuto riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 4, comma 3, L.
art. 131-bis cod. pen
1.L'impugnazione all'odierno esame, senza muovere censure alla ricostruzione del fatto ed all'attribuzione al ricorrente della sua consumazione, investe unicamente il mancato proscioglimento per la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen..

Giurisprudenza citata

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sez. 1, n. 51261 del 07/03/2017, P.G. in proc. Zharri, rv. 271262
Si è già affermato il principio analogo, condiviso dal Collegio, a ragione del fatto che i due istituti postulano un diverso grado di ridotta offensività concreta del fatto di reato e quindi differenti presupposti applicativi (sez. 1, n. 51261 del 07/03/2017, P.G. in proc. Zharri, rv. 271262; sez.
sez. 3, n. 17184 del 14/10/2015, deo. 2016, Coppo e altro, rv. 266754
271262; sez. 3, n. 17184 del 14/10/2015, deo. 2016, Coppo e altro, rv. 266754).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POTROKHOV ALEKSEI nato il 12/03/1982 avverso la sentenza del 09/12/2020 del TRIBUNALE di RIMINIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MONICA BONI; Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Rimini, riconosciuto il fatto di lieve entità, condannava l'imputato Aleksei Potrokhov alla pena di euro 1.000 di ammenda per avere egli portato in modo ingiustificato fuori dalla propria abitazione un coltello, fatto commesso in Rimini, il 17 settembre 2016. 2.Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, l'imputato a mezzo del suo difensore Massimiliano Orrù, il quale ne ha chiesto l'annullamento per vizio di motivazione per avere il Tribunale ignorato la richiesta, articolata all'udienza del 9 dicembre 2020, di proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., stante la particolarità tenuità dell'offesa, il mancato occultamento del coltello e la non abitualità del comportamento.

Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile perchè volto a sollecitare una diversa e più favorevole valutazione del caso, in base a circostanze di fatto, che non possono essere oggetto di diretto apprezzamento da parte di questa Corte. 1.L'impugnazione all'odierno esame, senza muovere censure alla ricostruzione del fatto ed all'attribuzione al ricorrente della sua consumazione, investe unicamente il mancato proscioglimento per la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.. 1.1 Sul punto effettivamente la sentenza in esame non presenta una qualche motivazione che espliciti il ragionamento valutativo condotto. 1.2 Tuttavia, ritiene il Collegio che il già avvenuto riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 4, comma 3, L. n. 110/75, consente di ritenere per implicito disattesa la richiesta di proscioglimento: se il giudice di merito ha apprezzato il fatto Come di lieve entità, ne ha considerato il grado di offensività, quindi ha anche escluso che il livello di aggressione del bene giuridico leso fossero talmente minimo da essere trascurabile e da non meritare punizione.

Si è già affermato il principio analogo, condiviso dal Collegio, a ragione del fatto che i due istituti postulano un diverso grado di ridotta offensività concreta del fatto di reato e quindi differenti presupposti applicativi (sez. 1, n. 51261 del 07/03/2017, P.G. in proc. Zharri, rv. 271262; sez. 3, n. 17184 del 14/10/2015, deo. 2016, Coppo e altro, rv. 266754). Inoltre, dalla ricostruzione della condotta, operata in sentenza, emergono le evidenziate modalità del porto del coltello, per implicito ritenute incompatibili con la minima offensività pretesa dall'art. 131-bis cod. pen. per poter condurre al proscioglimento dell'imputato.P(' Tanto induce a dichiarare inammissibile il ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa insiti nell'impugnazione di tale tenore, della somma che si stima equa di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 marzo 2022 Il Consigliere estensore Il Pr siden Monica bni Vi1qnzQ Si ni DEPOSITATO