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Ordinanza — n. 15513/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specificity and manifest unfoundedness regarding habitual conduct and special gravity of offense.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15513/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible due to lack of specificity and manifest unfoundedness. The appellant argued for acquittal based on the lack of habitual conduct and the special gravity of the offense, but the lower court found evidence of prior similar conduct and identity fraud. The court upheld the lower court's reasoning as logical and effective, rejecting the appeal as mere dissent without valid grounds for annulment.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; The cassation appeal is inadmissible if the grounds are specific only in terms of disagreement with the decision without deducing actual defects capable of leading to its annulment.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of specificity grounds manifest unfoundedness habitual conduct assessment special gravity of offense allontanamento autorizzazione d'entrata recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 13, comma 13, D. Lgs. nr. 286 del 1998
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del difensore, avv.to Silvia Rocca, la quale si duole della mancata applicazione della causa di proscioglimento di cui all'art. 131-bis cod.
Art. 131-bis cod. pen.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del difensore, avv.to Silvia Rocca, la quale si duole della mancata applicazione della causa di proscioglimento di cui all'art. 131-bis cod.
art. 131-bis cod. pen
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del difensore, avv.to Silvia Rocca, la quale si duole della mancata applicazione della causa di proscioglimento di cui all'art. 131-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIFNI HAMID - C.U.I. 04ECGPM nato il 26/03/1985 avverso la sentenza del 03/06/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MONICA BONI; Ritenuto in fatto 1.Con sentenza deliberata il 3 giugno 2021 la Corte di appello di Genova confermava la sentenza del Tribunale di Genova del 16 settembre 2020, che aveva condannato l'imputato Hamid Fifni alla pena di mesi otto di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 13, comma 13, del D. Lgs. nr. 286 del 1998, contestatogli per avere fatto rientro nel territorio dello Stato italiano senza autorizzazione del Ministro dell'Interno prima del termine di tre anni dal suo allontanamento.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del difensore, avv.to Silvia Rocca, la quale si duole della mancata applicazione della causa di proscioglimento di cui all'art. 131-bis cod. pen., che avrebbe dovuto essere concessa per il grado di offesa al bene giuridico e per la non abitualità della condotta. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile per aspecificità e manifesta infondatezza del motivo proposto. 1.La sentenza impugnata ha respinto la richiesta difensiva a ragione del fatto che l'imputato aveva già commesso una condotta analoga nel luglio 2018 ed aveva anche rassegnato false generalità; inoltre, al casellario centrale di identità risulta essere stato controllato con sei identità diverse.

Ha, dunque, escluso che la condotta sia episodica ed occasionale e che l'offesa arrecata al bene giuridico protetto sia di speciale tenuità. 1.1 La motivazione così riassunta è effettiva, congrua e perfettamente logica, oltre che rispettosa delle norme di riferimento e dei dati probatori acquisiti, mentre il ricorso esaurisce la sua capacità di critica in un mero dissenso verso la decisione, che non si traduce nella deduzione di vizi effettivi in grado di condurre al suo annullamento. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa insiti nella proposizione di impugnazione di tale tenore, della somma che si stima equo liquidare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 marzo 2022 Il Consigliere e ensore onica DEPOSITATO IN