Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifest unfoundedness and lack of specificity regarding prescription and sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible due to manifest unfoundedness and lack of specificity. The appellant argued that the crime had expired by prescription and that generic mitigating circumstances were wrongly denied. The court rejected these claims because the prescription period was not fully completed at the time of judgment and no factual basis existed for the alleged mitigating factors.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 368, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 157, 160 c.p.: The appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded or lack specificity, preventing the court from raising subsequent extinction of the crime or re-evaluating sentencing without specific factual support.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HUDOROVICH CLAUDIO nato a ASSISI il 29/05/1984 avverso la sentenza del 05/02/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MONICA BONI; 4,. Ritenuto in fatto 1.Con sentenza deliberata il 5 febbraio 2021, la Corte di appello di Perugia confermava la sentenza del Tribunale di Perugia del 20 luglio 2019, che aveva condannato l'imputato Claudio Hudorovic alla pena di mesi sei di arresto in relazione al reato di cui all'art. 73 del D. Lgs. nr. 159 del 2011, contestatogli per avere condotto da sorvegliato speciale di p.s. un'autovettura dopo la revoca della patente di guida, fatto commesso il 23 febbraio 2016.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del difensore, avv.to Vissia Conti,chiedendone l'annullamento per:
a) violazione dell'art. 157 cod. pen. per non avere rilevato la Corte di appello l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione sin dal giudizio di primo grado; b)violazione dell'art. 62-bis cod. pen. quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza ed aspecificità dei motivi. 1.La sentenza impugnata ha correttamente escluso l'intervenuta estinzione del reato contravvenzionale, ascritto al ricorrente, in quanto, per effetto dei plurimi atti interruttivi, ai sensi degli artt. 157 e 160 cod. pen. il corso della prescrizione per massimi anni cinque non era interamente compiuto al momento della pronuncia, né della sentenza di primo grado, né di quella di appello.
Nessun errore giuridico è, dunque, rintracciabile nella statuizione di condanna emessa a suo carico, risultando il relativo motivo inammissibile. Tanto è sufficiente per rilevare che la maturazione del termine predetto dopo la sentenza impugnata costituisce situazione irrilevante; poichè l'impugnazione incorre nella sanzione dell'inammissibilità per la palese infondatezza del primo motivo, tale constatazione impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, maturata successivamente alla sentenza impugnata: come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, l'inammissibilità genetica dell'impugnazione per difetto di specificità o manifesta infondatezza delle censure, oppure perché non consentite . nel giudizio di cassazione, non consentendo il formarsi di un valido rapporto d'impugnazione, interdice la possibilità di far valere o rilevare d'ufficio la causa estintiva del reato maturata nelle more della trattazione del ricorso per cassazione (Cass.
S.U. n. 32 del 22/11/2000, De Luca, rv. 217266; S.U. n. 33542 del 27/6/2001, Cavalera, rv. 219531, S.U. n. 23428 del 22/3/2005, Bracale, rv. 231164).e 2. Quanto alla determinazione della pena, il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato giustificato per l'assenza di qualsiasi elemento positivo di valutazione, che ne giustifichi l'applicazione. 2.1 La motivazione così riassunta è effettiva, congrua e perfettamente logica, oltre che rispettosa delle norme di riferimento, mentre il ricorso esaurisce la sua capacità di critica in un mero dissenso verso la decisione, che non si traduce nella deduzione di vizi effettivi in grado di condurre al suo annullamento. 2.2 Il ricorso, infatti, sul punto ribadisce la meritevolezza del beneficio in termini astratti, privi di qualsiasi illustrazione esplicativa e di riferimenti alle emergenze probatorie.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa insiti nella proposizione di impugnazione di tale tenore, della somma che si stima equo liquidare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 marzo 2022 Il Consigliere estensore Il Pr sidente \N. Monica bni Vircnzo li