Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 15440/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15440/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15440/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOCCIA GABRIELE nato a POTENZA il 21/12/1987 avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che i motivi con i quali si contesta la correttezza della motivazione posta a base del trattamento sanzionatorio non sono consentiti in sede di legittimità, risolvendosi le censure in una critica all'esercizio del potere discrezionale del giudice, nella specie giustificato e sorretto da congrua ed esaustiva motivazione (v. pag. 6); ritenuta inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto -come nel caso di specie- di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15440/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dei), 2014, Ferrario, Rv. 259142); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
modalità di calcolo dell'ammenda proporzionalità della pena adeguamento della pena esecuzione della pena detentiva sostitutiva riesame dell'entità pena sanzioni pecuniarie
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOCCIA GABRIELE nato a POTENZA il 21/12/1987 avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che i motivi con i quali si contesta la correttezza della motivazione posta a base del trattamento sanzionatorio non sono consentiti in sede di legittimità, risolvendosi le censure in una critica all'esercizio del potere discrezionale del giudice, nella specie giustificato e sorretto da congrua ed esaustiva motivazione (v. pag. 6); ritenuta inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto -come nel caso di specie- di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288;

Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dei), 2014, Ferrario, Rv. 259142); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1 aprile 2022 Il consigliere é7stensore Il Pre nte Anna Cri cubi° Angel stanzo DEPOSITATO IN CANC34 R1A oggi, 2 0 APig ,, .... IL C