Ordinanza — n. 15440/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAeguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOCCIA GABRIELE nato a POTENZA il 21/12/1987 avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che i motivi con i quali si contesta la correttezza della motivazione posta a base del trattamento sanzionatorio non sono consentiti in sede di legittimità, risolvendosi le censure in una critica all'esercizio del potere discrezionale del giudice, nella specie giustificato e sorretto da congrua ed esaustiva motivazione (v. pag. 6); ritenuta inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto -come nel caso di specie- di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 15440/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dei), 2014, Ferrario, Rv. 259142); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
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eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOCCIA GABRIELE nato a POTENZA il 21/12/1987 avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che i motivi con i quali si contesta la correttezza della motivazione posta a base del trattamento sanzionatorio non sono consentiti in sede di legittimità, risolvendosi le censure in una critica all'esercizio del potere discrezionale del giudice, nella specie giustificato e sorretto da congrua ed esaustiva motivazione (v. pag. 6); ritenuta inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto -come nel caso di specie- di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288;
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dei), 2014, Ferrario, Rv. 259142); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1 aprile 2022 Il consigliere é7stensore Il Pre nte Anna Cri cubi° Angel stanzo DEPOSITATO IN CANC34 R1A oggi, 2 0 APig ,, .... IL C