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Ordinanza — n. 15437/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15437/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15437/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUBBIO DOMENICO nato a CERIGNOLA il 11/09/1969 avverso la sentenza del 19/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che il ricorso è inammissibile per assoluta genericità dei motivi, consistenti nella mera denuncia di vizi della motivazione della sentenza impugnata, limitatasi a rinviare a quella di primo grado senza rispondere alle censure difensive; considerato che i motivi si risolvono in una mera enunciazione non argomentata, in quanto il ricorso non indica né evidenzia specifiche incongruenze o carenze argomentative, da sottoporre al controllo e alla censura di questa Corte; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 15437/2022 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUBBIO DOMENICO nato a CERIGNOLA il 11/09/1969 avverso la sentenza del 19/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che il ricorso è inammissibile per assoluta genericità dei motivi, consistenti nella mera denuncia di vizi della motivazione della sentenza impugnata, limitatasi a rinviare a quella di primo grado senza rispondere alle censure difensive; considerato che i motivi si risolvono in una mera enunciazione non argomentata, in quanto il ricorso non indica né evidenzia specifiche incongruenze o carenze argomentative, da sottoporre al controllo e alla censura di questa Corte; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali verosimiglianza dei motivi d'asilo difetto di motivazione pluralità di motivazioni dubbio circa il carattere di infrazione motivi di cassazione
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUBBIO DOMENICO nato a CERIGNOLA il 11/09/1969 avverso la sentenza del 19/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che il ricorso è inammissibile per assoluta genericità dei motivi, consistenti nella mera denuncia di vizi della motivazione della sentenza impugnata, limitatasi a rinviare a quella di primo grado senza rispondere alle censure difensive; considerato che i motivi si risolvono in una mera enunciazione non argomentata, in quanto il ricorso non indica né evidenzia specifiche incongruenze o carenze argomentative, da sottoporre al controllo e alla censura di questa Corte; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1 aprile 2022 Il consigliere estasore Il Presidente Anna Criscuólo Angelo otanzo DEPOSITATO IN CAN LLERIA o