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Ordinanza — n. 15436/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15436/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15436/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANFILIPPO PIERANGELA nato a NIAZARA DEL VALLO il 12/11/1988 avverso la sentenza del 31/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso; letta la memoria e gli atti allegati, relativi alla trasmissione della adesione del difensore all'astensione dalle udienze per l'udienza del 31 marzo 2021; ritenuto che il motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto, non essendo stata presentata richiesta la trattazione orale, il procedimento è stato trattato in camera di consiglio senza partecipazione delle parti, che hanno trasmesso le conclusioni scritte, come attestato in sentenza; ritenuto pertanto, che nessuna violazione del contraddittorio vi è stata né poteva rilevare l'adesione del difensore il giorno dell'udienza all'astensione di categoria, non trattandosi di udienza partecipata ed avendo il difensore presentato conclusioni scritte; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 15436/2022 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANFILIPPO PIERANGELA nato a NIAZARA DEL VALLO il 12/11/1988 avverso la sentenza del 31/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso; letta la memoria e gli atti allegati, relativi alla trasmissione della adesione del difensore all'astensione dalle udienze per l'udienza del 31 marzo 2021; ritenuto che il motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto, non essendo stata presentata richiesta la trattazione orale, il procedimento è stato trattato in camera di consiglio senza partecipazione delle parti, che hanno trasmesso le conclusioni scritte, come attestato in sentenza; ritenuto pertanto, che nessuna violazione del contraddittorio vi è stata né poteva rilevare l'adesione del difensore il giorno dell'udienza all'astensione di categoria, non trattandosi di udienza partecipata ed avendo il difensore presentato conclusioni scritte; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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partecipazione alla procedura diritto di essere sentito spese di difesa facoltà di astenersi dal testimoniare obbligo di comparizione all'udienza procedimento in contumacia
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANFILIPPO PIERANGELA nato a NIAZARA DEL VALLO il 12/11/1988 avverso la sentenza del 31/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso; letta la memoria e gli atti allegati, relativi alla trasmissione della adesione del difensore all'astensione dalle udienze per l'udienza del 31 marzo 2021; ritenuto che il motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto, non essendo stata presentata richiesta la trattazione orale, il procedimento è stato trattato in camera di consiglio senza partecipazione delle parti, che hanno trasmesso le conclusioni scritte, come attestato in sentenza; ritenuto pertanto, che nessuna violazione del contraddittorio vi è stata né poteva rilevare l'adesione del difensore il giorno dell'udienza all'astensione di categoria, non trattandosi di udienza partecipata ed avendo il difensore presentato conclusioni scritte; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1 aprile 2022 Il consigliere estensore Il Presi nte Anna Criscuào Angelo C#stanzo DEPOSITATO IN CANCEL RIA 2 0