Ordinanza — n. 15435/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINA ANTONIO nato a SANTA NINFA il 04/02/1995 avverso la sentenza del 15/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso e la memoria difensiva; ritenuto che i motivi di ricorso, con i quali si contesta la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 367 cod. pen., non sono consentiti in sede di legittimità in quanto solo formalmente denunciano vizi di motivazione, in realtà, prospettano una lettura alternativa dei fatti e delle prove, che si risolve in una sollecitazione a rivalutare il fatto, non consentita; considerato, inoltre, che i motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. in particolare, pag. 5-7 sulla sussistenza della simulazione di furto, sulle convergenti dichiarazioni testimoniali, confermate dalle circostanze riscontrate dalla p.g. nel corso del controllo successivo alla integrazione di denuncia, che escludono la dedotta acredine dei testimoni nei confronti dello Spina); rilevato che anche il motivo relativo al diniego delle attenuanti generiche è manifestamente infondato, atteso che secondo il consolidato orientamento di questa Corte, nel motivare il diniego è sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come nella specie (v. pag. 8 per il rilievo assorbente attribuito alle modalità del fatto e all'assenza di elementi positivi apprezzabili); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 367 cod. pen; Ordinanza — n. 15435/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 367 cod. pen., non sono consentiti in sede di legittimità in quanto solo formalmente denunciano vizi di motivazione, in realtà, prospettano una lettura alternativa dei fatti e delle prove, che si risolve in una sollecitazione a rivalutare il fatto, non consentita; considerato, inoltre, che i motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. in particolare, pag. 5-7 sulla sussistenza della simulazione di furto, sulle convergenti dichiarazioni testimoniali, confermate dalle circostanze riscontrate dalla p.g. nel corso del controllo successivo alla integrazione di denuncia, che escludono la dedotta acredine dei testimoni nei confronti dello Spina); rilevato che anche il motivo relativo al diniego delle attenuanti generiche è manifestamente infondato, atteso che secondo il consolidato orientamento di questa Corte, nel motivare il diniego è sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come nella specie (v. pag. 8 per il rilievo assorbente attribuito alle modalità del fatto e all'assenza di elementi positivi apprezzabili); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINA ANTONIO nato a SANTA NINFA il 04/02/1995 avverso la sentenza del 15/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso e la memoria difensiva; ritenuto che i motivi di ricorso, con i quali si contesta la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 367 cod. pen., non sono consentiti in sede di legittimità in quanto solo formalmente denunciano vizi di motivazione, in realtà, prospettano una lettura alternativa dei fatti e delle prove, che si risolve in una sollecitazione a rivalutare il fatto, non consentita; considerato, inoltre, che i motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. in particolare, pag. 5-7 sulla sussistenza della simulazione di furto, sulle convergenti dichiarazioni testimoniali, confermate dalle circostanze riscontrate dalla p.g. nel corso del controllo successivo alla integrazione di denuncia, che escludono la dedotta acredine dei testimoni nei confronti dello Spina); rilevato che anche il motivo relativo al diniego delle attenuanti generiche è manifestamente infondato, atteso che secondo il consolidato orientamento di questa Corte, nel motivare il diniego è sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come nella specie (v. pag. 8 per il rilievo assorbente attribuito alle modalità del fatto e all'assenza di elementi positivi apprezzabili); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1 aprile 2022 Il consiglier /estensore Il Pres ente Anna Cri Angelo 29-t1zo DEPOS!TATO IN CANC ERIA IL CAIVE