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Ordinanza — n. 15434/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15434/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15434/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GRIECO GIUSEPPE nato a CERIGNOLA il 24/09/1948 GRIECO SERGIO nato a CERIGNOLA il 09/09/1984 avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che i motivi di ricorso, con i quali si contesta la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità per il reato di cui agli artt. 56-393 cod. pen., sono del tutto generici, limitandosi i ricorsi alla mera contestazione dell'affermazione di responsabilità in luogo dell'assoluzione; considerato che i motivi si risolvono in una mera enunciazione non argomentata, in quanto non si indicano circostanze o evidenze che avrebbero imposto l'assoluzione né si evidenziano specifiche incongruenze o carenze argomentative, suscettibili di controllo e di censura; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 15434/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 56-393 cod. pen., sono del tutto generici, limitandosi i ricorsi alla mera contestazione dell'affermazione di responsabilità in luogo dell'assoluzione; considerato che i motivi si risolvono in una mera enunciazione non argomentata, in quanto non si indicano circostanze o evidenze che avrebbero imposto l'assoluzione né si evidenziano specifiche incongruenze o carenze argomentative, suscettibili di controllo e di censura; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivo insorto dopo la fuga atti impugnabili allegazione motivata infrazione alle norme della circolazione difetto di motivazione azione mobiliare
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GRIECO GIUSEPPE nato a CERIGNOLA il 24/09/1948 GRIECO SERGIO nato a CERIGNOLA il 09/09/1984 avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che i motivi di ricorso, con i quali si contesta la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità per il reato di cui agli artt. 56-393 cod. pen., sono del tutto generici, limitandosi i ricorsi alla mera contestazione dell'affermazione di responsabilità in luogo dell'assoluzione; considerato che i motivi si risolvono in una mera enunciazione non argomentata, in quanto non si indicano circostanze o evidenze che avrebbero imposto l'assoluzione né si evidenziano specifiche incongruenze o carenze argomentative, suscettibili di controllo e di censura; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1 aprile 2022 Il consigliereiestensore Il Presi nte Anna Cri uolo Angelo C tanzo DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 2 O A ,