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Ordinanza — n. 15433/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15433/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15433/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LARIZZI MAURIZIO nato a BARI il 27/12/1983 avverso la sentenza del 17/05/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che i motivi di ricorso, con i quali si contesta la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità per il reato di resistenza, non sono consentiti in questa sede perché solo formalmente deducono la violazione di legge e vizi della motivazione, in realtà, propongono una lettura alternativa dei fatti e delle prove, asseritamente travisate; considerato, inoltre, che detti motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. in particolare, pag. 4 sulla sussistenza del reato, sulle risultanze dell'annotazione di servizio, sulla natura oppositiva della condotta dell'imputato, diretta ad ostacolare e impedire l'atto di ufficio in corso ovvero l'annotazione del controllo nei confronti del padre dell'imputato); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 15433/2022 — snpen · Corte di Cassazione: in particolare, pag. 4 sulla sussistenza del reato, sulle risultanze dell'annotazione di servizio, sulla natura oppositiva della condotta dell'imputato, diretta ad ostacolare e impedire l'atto di ufficio in corso ovvero l'annotazione del controllo nei confronti del padre dell'imputato); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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impedimento di un atto dell'autorità controinterrogatorio del ministero pubblico rinuncia al dibattimento orale censura costituzionale audizione di un genitore ricusazione del pubblico ministero
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LARIZZI MAURIZIO nato a BARI il 27/12/1983 avverso la sentenza del 17/05/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che i motivi di ricorso, con i quali si contesta la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità per il reato di resistenza, non sono consentiti in questa sede perché solo formalmente deducono la violazione di legge e vizi della motivazione, in realtà, propongono una lettura alternativa dei fatti e delle prove, asseritamente travisate; considerato, inoltre, che detti motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. in particolare, pag. 4 sulla sussistenza del reato, sulle risultanze dell'annotazione di servizio, sulla natura oppositiva della condotta dell'imputato, diretta ad ostacolare e impedire l'atto di ufficio in corso ovvero l'annotazione del controllo nei confronti del padre dell'imputato); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1 aprile 2022 Il consigliere /estensore Il Presi nte Anna CriscUolo Angelo Cstanzo DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi,2 O Ai