Ordinanza — n. 15431/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSSELLO DANIELE nato a CATANIA il 20/09/1993 avverso la sentenza del 12/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che i motivi di ricorso, con i quali si contesta la correttezza della motivazione posta a base del mancato riconoscimento della minima offensività del fatto e della ritenuta recidiva, sono meramente riproduttivi di profili di censura già vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. in particolare, pag. 2 sulla mancanza dei presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità invocata e sulla sussistenza della recidiva infraquinquennale, per essere l'evasione commessa a distanza di pochi mesi dalla irrevocabilità della condanna per rapina, indicativa di maggiore inclinazione a delinquere dell'imputato); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 15431/2022 — snpen · Corte di Cassazione: in particolare, pag. 2 sulla mancanza dei presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità invocata e sulla sussistenza della recidiva infraquinquennale, per essere l'evasione commessa a distanza di pochi mesi dalla irrevocabilità della condanna per rapina, indicativa di maggiore inclinazione a delinquere dell'imputato); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSSELLO DANIELE nato a CATANIA il 20/09/1993 avverso la sentenza del 12/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che i motivi di ricorso, con i quali si contesta la correttezza della motivazione posta a base del mancato riconoscimento della minima offensività del fatto e della ritenuta recidiva, sono meramente riproduttivi di profili di censura già vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. in particolare, pag. 2 sulla mancanza dei presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità invocata e sulla sussistenza della recidiva infraquinquennale, per essere l'evasione commessa a distanza di pochi mesi dalla irrevocabilità della condanna per rapina, indicativa di maggiore inclinazione a delinquere dell'imputato); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1 aprile 2022 Il consiglierp estensore Il Presidente Anna i cuoio Angelo Cstanzo DEPOSITATO IN CAN. LERIA oggi,