Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of appeal grounds regarding sentence reduction and acquittal conditions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the applicant had previously waived specific appeal grounds concerning the sentence's magnitude and acquittal conditions through a settlement agreement. The applicant argued that the lower court failed to evaluate conditions for acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but the court held that such issues were covered by the waived terms. Consequently, the waiver of appeal grounds precluded the applicant from raising these matters at the cassation stage, resulting in the dismissal of the appeal and an order to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: The waiver of appeal grounds regarding the sentence's magnitude and acquittal conditions through a settlement agreement limits the appellate court's cognizance to non-waived grounds, rendering a subsequent cassation appeal on those same issues inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUPINO ANDREA nato a BRINDISI il 02/02/1983 avverso la sentenza del 15/03/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti; rilevato che ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.103/17, la rinuncia ai motivi di merito con concordato sulla pena, per l'effetto devolutivo dell'appello, limita la cognizione del giudice di appello ai motivi non rinunciati, è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello: ne discende che, avendo il ricorrente rinunciato ai motivi di appello sulla entità della pena e proposto il concordato sul punto, non può poi proporre valido motivo di ricorso in ordine alla mancata valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen. (Sez. 2, ordinanza n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969).
Va quindi, dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1 aprile 2022 Il consiglierjeístensore Il Presi nte Presi Anna Cri cuolo Angelo C anzo DEPOSITATO I