Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 15428/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15428/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15428/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAHRI EL HOUSSINE nato a OULED FARES( MAROCCO) il 01/07/1987 avverso la sentenza del 25/01/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione sull'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 334 cod. pen. non sono consentiti in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; considerato, inoltre, che detti motivi sono riproduttivi di profili di censura già vagliati e disattesi dai giudici di merito con corrette argomentazioni (v. pag. 2 sulla sussistenza del reato, sull'affidamento dell'autovettura in custodia all'imputato e non al proprietario, residente in comune più lontano, sul dolo, ritenuto sussistente indipendentemente dal concorso del proprietario, nella cui disponibilità erano rimaste le chiavi dell'autovettura, come evidenziato dalla difesa del ricorrente nell'atto di appello, sicché il silenzio mantenuto dal ricorrente sulla sottrazione del bene è stato correttamente ritenuto integrativo del dolo richiesto dalla norma); rilevato che la richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 - bis cod. pen. formulata a verbale, enunciata e non argomentata, è da ritenersi generica e, comunque, implicitamente disattesa per il rilievo attribuito alle modalità del fatto e al grado di colpevolezza dell'imputato per stabilire la congruità del trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice di primo grado (Sez. 3, n. 43604 del 08/09/2021, Cincolà, Rv. 282097;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 334 cod. pen, art. 131 - bis cod. pen; Ordinanza — n. 15428/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 5, n. 15658 del 14/12/2018, dep. 2019, D., Rv. 275635); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
confisca del veicolo a motore sottrazione di cose sequestrate confisca dei proventi di reato azione di risarcimento danni da sequestro sottrazione di un contributo cosa smarrita o sottratta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 334 cod. pen
art. 131 - bis cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAHRI EL HOUSSINE nato a OULED FARES( MAROCCO) il 01/07/1987 avverso la sentenza del 25/01/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione sull'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 334 cod. pen. non sono consentiti in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; considerato, inoltre, che detti motivi sono riproduttivi di profili di censura già vagliati e disattesi dai giudici di merito con corrette argomentazioni (v. pag. 2 sulla sussistenza del reato, sull'affidamento dell'autovettura in custodia all'imputato e non al proprietario, residente in comune più lontano, sul dolo, ritenuto sussistente indipendentemente dal concorso del proprietario, nella cui disponibilità erano rimaste le chiavi dell'autovettura, come evidenziato dalla difesa del ricorrente nell'atto di appello, sicché il silenzio mantenuto dal ricorrente sulla sottrazione del bene è stato correttamente ritenuto integrativo del dolo richiesto dalla norma); rilevato che la richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 - bis cod. pen. formulata a verbale, enunciata e non argomentata, è da ritenersi generica e, comunque, implicitamente disattesa per il rilievo attribuito alle modalità del fatto e al grado di colpevolezza dell'imputato per stabilire la congruità del trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice di primo grado (Sez. 3, n. 43604 del 08/09/2021, Cincolà, Rv. 282097;

Sez. 5, n. 15658 del 14/12/2018, dep. 2019, D., Rv. 275635); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1 aprile 2022 Il consigliere estensore Il Pres. nte Anna Crisgiolo Angelo o nzo DEPOSITATO IN