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Ordinanza — n. 15424/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as mere factual complaints violate Article 606 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15424/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay legal costs. The appellant argued against the conviction for resisting a public official, claiming factual errors and misinterpretation of evidence. The court rejected these arguments as mere expressions of dissatisfaction rather than admissible legal grounds, noting they merely reproduced issues already dismissed by the lower courts.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation cannot be based on mere factual complaints or alternative readings of evidence; such arguments are inadmissible if they constitute only expressions of dissatisfaction with the lower court's factual findings.

Parole chiave

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Criminal Procedure Code Article 606 Inadmissible Appeal Factual Complaints Court of Cassazione Resistance to Public Official Legal Costs assenza di persecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 606 c.p.p.
Art. 360 c.p.p.
art. 606 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI DIO STOJAN nato a SABAC( SERBIA) il 04/04/1975 avverso la sentenza del 22/09/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che i motivi di ricorso, con i quali si contesta la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, non sono consentiti in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto (solo formalmente si deduce l'erronea applicazione della legge e la manifesta illogicità della motivazione, in realtà, si propone una lettura alternativa del fatto e delle prove, sostenendo il travisamento del fatto- vizio questo non deducibile ex art. 606 cod. proc. pen.-); considerato, inoltre, che detti motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. in particolare, pag.3-5 sulla sussistenza del reato, sulla natura oppositíva della condotta all'atto di ufficio, consistente nell'allontanare l'imputato dall'abitazione della compagna, che aveva chiesto l'intervento della p.g., ed impedirgli di accedere; sul dolo e sulla sussistenza del connesso reato di lesioni); rilevato che anche il motivo sul diniego delle attenuanti generiche è generico e manifestamente infondato, atteso che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, nel motivare il diniego è sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come nella specie (v. pag. 8 con riferimento ai precedenti specifici e alla recidiva contestata); che analoga inammissibilità sussiste per la dedotta eccessività della pena a fronte della motivazione resa sulla congruità della pena e sui contenuti aumenti per la continuazione (v. pag. 9); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1 aprile 2022 Il consigli- Il P sidente Anna c.cuolo Ange stanzo SITATO IN CANCELLERIA oggi. ,2_0. I