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Ordinanza — n. 15420/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15420/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15420/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INTILLA EMILIO nato a SAN CATALDO il 03/05/1954 avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che i motivi di ricorso, con i quali si contesta la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità per il reato di resistenza, non sono consentiti in sede di legittimità perché consistenti in mere doglianze in punto di fatto (solo formalmente si deduce l'erronea applicazione della legge e la manifesta illogicità della motivazione, in realtà, si propone una lettura alternativa del fatto e delle prove); considerato, inoltre, che detti motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. in particolare, pag. 1-2 sulla ricostruzione del fatto e sulla evoluzione della condotta reattiva ed oppositiva dell'imputato; sulla sussistenza del reato e sulla infondatezza della prospettazione difensiva, basata sulla frammentazione della vicenda e non su una lettura unitaria della stessa, nonché sul contesto di scontro e litigiosità familiare, che aveva determinato l'intervento degli operanti); ritenuto che anche il motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione della sospensione condizionale della pena è generico e manifestamente infondato a fronte della completa motivazione resa (v. pag. 3 ove il diniego è giustificato dai precedenti penali e dalla prognosi negativa formulata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 15420/2022 — snpen · Corte di Cassazione: in particolare, pag. 1-2 sulla ricostruzione del fatto e sulla evoluzione della condotta reattiva ed oppositiva dell'imputato; sulla sussistenza del reato e sulla infondatezza della prospettazione difensiva, basata sulla frammentazione della vicenda e non su una lettura unitaria della stessa, nonché sul contesto di scontro e litigiosità familiare, che aveva determinato l'intervento degli operanti); ritenuto che anche il motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione della sospensione condizionale della pena è generico e manifestamente infondato a fronte della completa motivazione resa (v. pag. 3 ove il diniego è giustificato dai precedenti penali e dalla prognosi negativa formulata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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rinuncia al dibattimento orale censura costituzionale impedimento di un atto dell'autorità pubblica istigazione a delinquere ricusazione del pubblico ministero permesso di promuovere un procedimento penale
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INTILLA EMILIO nato a SAN CATALDO il 03/05/1954 avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che i motivi di ricorso, con i quali si contesta la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità per il reato di resistenza, non sono consentiti in sede di legittimità perché consistenti in mere doglianze in punto di fatto (solo formalmente si deduce l'erronea applicazione della legge e la manifesta illogicità della motivazione, in realtà, si propone una lettura alternativa del fatto e delle prove); considerato, inoltre, che detti motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. in particolare, pag. 1-2 sulla ricostruzione del fatto e sulla evoluzione della condotta reattiva ed oppositiva dell'imputato; sulla sussistenza del reato e sulla infondatezza della prospettazione difensiva, basata sulla frammentazione della vicenda e non su una lettura unitaria della stessa, nonché sul contesto di scontro e litigiosità familiare, che aveva determinato l'intervento degli operanti); ritenuto che anche il motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione della sospensione condizionale della pena è generico e manifestamente infondato a fronte della completa motivazione resa (v. pag. 3 ove il diniego è giustificato dai precedenti penali e dalla prognosi negativa formulata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1 aprile 2022 Il consiglier stensore Il Pfidente Anna Cri olo Lis Angel stanzo DEPOSITATO IN d