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Ordinanza — n. 15419/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15419/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15419/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DESOGUS CRISTIAN nato a CAGLIARI il 27/08/1981 avverso la sentenza del 13/07/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che il motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità per il reato di resistenza, non è consentito in sede di legittimità perché consistente in mere doglianze in punto di fatto (solo formalmente si deduce l'erronea applicazione della legge e la manifesta illogicità della motivazione, in realtà, si propone una lettura alternativa del fatto e delle prove, asseritamente travisate); considerato, inoltre, che i motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. in particolare, pag. 4-5 sulla ricostruzione del fatto e sulla sussistenza del reato, dimostrata dall'evoluzione della condotta, posta in essere durante le fasi dell'accertamento, come indicato a pag. 3); ritenuto che anche il motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è generico e manifestamente infondato, atteso che secondo il consolidato orientamento di questa Corte, nel motivare il diniego è sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come nella specie (v. pag. 5, anche in relazione alla ritenuta recidiva reiterata e specifica); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 15419/2022 — snpen · Corte di Cassazione: in particolare, pag. 4-5 sulla ricostruzione del fatto e sulla sussistenza del reato, dimostrata dall'evoluzione della condotta, posta in essere durante le fasi dell'accertamento, come indicato a pag. 3); ritenuto che anche il motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è generico e manifestamente infondato, atteso che secondo il consolidato orientamento di questa Corte, nel motivare il diniego è sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come nella specie (v. pag. 5, anche in relazione alla ritenuta recidiva reiterata e specifica); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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ricusazione del pubblico ministero attenuazione della pena assenza di persecuzione permesso di promuovere un procedimento penale recidiva nell'infrazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DESOGUS CRISTIAN nato a CAGLIARI il 27/08/1981 avverso la sentenza del 13/07/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che il motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità per il reato di resistenza, non è consentito in sede di legittimità perché consistente in mere doglianze in punto di fatto (solo formalmente si deduce l'erronea applicazione della legge e la manifesta illogicità della motivazione, in realtà, si propone una lettura alternativa del fatto e delle prove, asseritamente travisate); considerato, inoltre, che i motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. in particolare, pag. 4-5 sulla ricostruzione del fatto e sulla sussistenza del reato, dimostrata dall'evoluzione della condotta, posta in essere durante le fasi dell'accertamento, come indicato a pag. 3); ritenuto che anche il motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è generico e manifestamente infondato, atteso che secondo il consolidato orientamento di questa Corte, nel motivare il diniego è sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come nella specie (v. pag. 5, anche in relazione alla ritenuta recidiva reiterata e specifica); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1 aprile 2022 Il consiglier7 estensore Il Presid t (21 Le Anna C uolo Angelo C s anzo DEPOSITATO IN CA ELLERI