Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 15418/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15418/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15418/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO BARTOLO LUIGI nato a PIAZZA ARMERINA il 18/05/1981 avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che il motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità per il reato di resistenza, non è consentito in sede di legittimità perché consistente in mere doglianze in punto di fatto (solo formalmente si deduce l'erronea applicazione della legge e la manifesta illogicità della motivazione, in realtà, si propone una lettura alternativa del fatto); considerato, inoltre, che i motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. in particolare, pag. 1 sulla ricostruzione del fatto e sulla sussistenza del reato, dimostrata dall'evoluzione della condotta, passata da atti di autolesionismo ad aggressioni nei confronti degli agenti che tentavano di farlo desistere); ritenuto che anche le censure sull'eccessività della pena risultano manifestamente infondate a fronte della congrua e lineare motivazione resa in sentenza; ritenuta inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto -come nel caso di specie- di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15418/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
sanzioni penali riscossione di pene pecuniarie reati contro la pubblica autorità concussione sanzione sostitutiva sanzione disciplinare dell'avvocato
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO BARTOLO LUIGI nato a PIAZZA ARMERINA il 18/05/1981 avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che il motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità per il reato di resistenza, non è consentito in sede di legittimità perché consistente in mere doglianze in punto di fatto (solo formalmente si deduce l'erronea applicazione della legge e la manifesta illogicità della motivazione, in realtà, si propone una lettura alternativa del fatto); considerato, inoltre, che i motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. in particolare, pag. 1 sulla ricostruzione del fatto e sulla sussistenza del reato, dimostrata dall'evoluzione della condotta, passata da atti di autolesionismo ad aggressioni nei confronti degli agenti che tentavano di farlo desistere); ritenuto che anche le censure sull'eccessività della pena risultano manifestamente infondate a fronte della congrua e lineare motivazione resa in sentenza; ritenuta inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto -come nel caso di specie- di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288;

Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1 aprile 2022 Il consigliere estygnsore Il Presi ente Anna Criscuo Angelo Cnzo DEPOSITATO IN CANC oggi, _