Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 15416/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15416/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15416/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KANE MODOU nato il 30/05/1978 avverso la sentenza del 15/07/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che i motivi di ricorso, con i quali si deduce l'erronea applicazione della legge e la mancanza di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, non sono consentiti in sede di legittimità perché, a fronte di una motivazione congrua e lineare, sostanzialmente diretti ad ottenere un ridimensionamento della pena; considerato inoltre, che detti motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. in particolare, pag. 2-3 sulla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n.11 quater cod. pen. e del dolo, sul diniego delle attenuanti generiche, nonostante l'esclusione della recidiva, per il rilievo comunque, attribuito ai precedenti dell'imputato, e sulla congruità del trattamento sanzionatorio, essendo la pena base fissata nel minimo con aumento contenuto per l'aggravante); ritenuta inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto -come nel caso di specie- di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15416/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
controllo della commisurazione della pena revisione della sentenza penale motivi di cassazione adeguamento della pena motivazione inadeguata delle censure costituzionali remissione della pena
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KANE MODOU nato il 30/05/1978 avverso la sentenza del 15/07/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che i motivi di ricorso, con i quali si deduce l'erronea applicazione della legge e la mancanza di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, non sono consentiti in sede di legittimità perché, a fronte di una motivazione congrua e lineare, sostanzialmente diretti ad ottenere un ridimensionamento della pena; considerato inoltre, che detti motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. in particolare, pag. 2-3 sulla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n.11 quater cod. pen. e del dolo, sul diniego delle attenuanti generiche, nonostante l'esclusione della recidiva, per il rilievo comunque, attribuito ai precedenti dell'imputato, e sulla congruità del trattamento sanzionatorio, essendo la pena base fissata nel minimo con aumento contenuto per l'aggravante); ritenuta inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto -come nel caso di specie- di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288;

Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1 aprile 2022 Il consigliere estensore Il Presid te / / Anna Criscuolo Angelo C,L, stanzo DEPOSITATO 1N