Italian Court dismisses appeal as mere factual complaints violating preclusion rules on merit review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The appellant argued for violation of the principle of correlation between indictment and judgment, but the court found these grounds constituted mere factual complaints rather than legal errors. Since the lower court had already addressed these factual disputes with correct legal reasoning, the appellate court correctly refused to re-evaluate the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals based solely on the re-construction of facts or the expression of mere dissatisfaction with factual findings are inadmissible as they constitute precluded requests for a new assessment of the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI ROCCO ANTONIETTA nato a FOLIGNO il 31/12/1978 avverso la sentenza del 15/02/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che i motivi di ricorso, con i quali si deduce la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, l'erronea applicazione della legge e la mancanza di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di evasione non sono consentiti in questa sede perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto (la contestazione di circostanze di fatto ritenute in sentenza si risolve nel proporre una ricostruzione alternativa del fatto e finisce per sollecitare una rivalutazione del merito, preclusa in questa sede); considerato inoltre, che detti motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. in particolare, pag. 4 sulla sussistenza del reato di evasione e non di un mero ritardo e pag. 5 sulla insussistenza dei presupposti per riconoscere l'attenuante di cui all'art. 385, quarto comma, cod. pen.); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1 aprile 2022 Il consigliere estensore Il Presi ente Anna Crisc lo Angelo C stanzo DEPOSITATO IN CA• C ELL ER IA .n 9ggi. 2 0 APIA 022