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Ordinanza — n. 15412/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals dismissed for absolute generality of grounds, lacking specific argumentation on sentencing logic.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15412/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Di Med Pasquale and Russo Rita inadmissible due to the absolute generality of their grounds. The appellants merely alleged manifest illogic and contradiction without providing specific arguments or highlighting concrete inconsistencies in the lower court's reasoning regarding sentencing and generic mitigations. The court ruled that such generic criticisms fail to meet the threshold for cassation review and cannot serve as a basis for re-evaluating the proportionality of the penalty.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals must be specific and argumentative; generic denunciations of illogic without concrete incongruences are inadmissible, and cassation cannot substitute the appellate court's discretion on sentencing proportionality.

Parole chiave

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absolute generality of grounds inadmissible appeals sentencing proportionality generic mitigations cassation review limits adeguamento della pena riesame dell'entità pena sanzione sostitutiva

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DI MED PASQUALE LUIGI nato a NAPOLI il 28/05/1994 RUSSO RITA nato a TORRE ANNUNZIATA il 27/01/1994 avverso la sentenza del 25/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che i ricorsi sono inammissibili per assoluta genericità dei motivi, limitandosi i motivi alla mera denuncia della illogicità manifesta e della contraddittorietà della motivazione, meramente enunciata, ma non argomentata e senza evidenziare specifiche incongruenze o carenze argomentative; rilevato che le censure si risolvono in una critica generica anche in punto di trattamento sanzionatorio senza alcun confronto con la completa motivazione resa (v. pag. 5 sentenza impugnata ove si giustifica il giudizio di congruità della pena e il diniego delle attenuanti generiche); ritenuta peraltro, inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto - come nel caso di specie- di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288;

Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142); ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1 aprile 2022 Il consiglier 7estensore Il Presi nte Anna C cuoio Angelo C tanzo DEPOSITATO IN CA 4 LLERIA oggi, _211