Cassation appeal dismissed for non-appealable issues and lack of statutory basis for mitigating factors. Appeal court correctly omitted recidivism and mitigating factors. Court ruled appeal inadmissible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the contested issues regarding recidivism and mitigating factors were not properly raised in the second instance. The appellant argued for a minimum sentence based on omitted aggravating and mitigating circumstances, while the lower court had already addressed these points. The court rejected the arguments as non-appealable under established case law and infounded due to the specific statutory requirements for balancing mitigating factors.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 60, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 69, comma 4, c.p.: Issues not raised in the appeal or lacking statutory basis for mitigation cannot be examined in cassation; the appeal is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CECORO RAFFAELE nato a CASERTA il 17/10/1985 avverso la sentenza del 12/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che i motivi di ricorso, con i quali si contesta il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta recidiva reiterata e al mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti riconosciute in termini di mera equivalenza, non risultano dedotti in appello (risultando in appello richiesta la determinazione della pena nel minimo) e pertanto, non possono essere proposti per la prima volta in questa sede; considerato, infatti, che per consolidato orientamento di questa Corte non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745); ritenuto, comunque, manifestamente infondato il motivo sul bilanciamento in termini prevalenza, ostandovi la previsione di cui all'art. 69, quarto comma, cod. pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1 aprile 2022 Il consigliere estensore Il Presid t Anna Criscuyiflo Angelo C anzo /71 DEPOSITATO IN CANCEL L oggi, 2 0