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Ordinanza — n. 15406/2022 — snpen Generato dall'IA

Appeal dismissed for absolute generality; mere denunciation of illogicality without argumentation is inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15406/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to absolute generality, rejecting the argument that the lower court's reasoning was merely illogical. The appellant failed to provide specific circumstances or evidence necessitating acquittal or to highlight concrete inconsistencies in the judgment. Consequently, the court ruled that without arguable grounds, the appeal cannot be substantively reviewed.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks specific arguments and merely denounces the illogicality of the lower court's reasoning without citing concrete evidence or inconsistencies.

Parole chiave

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absolute generity inadmissible appeal denunciation of illogicality lack of argumentation procedural inadmissibility censure procedurali motivazione inadeguata delle censure costituzionali impugnazione della cancellazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARI DANIELE nato a ARZIGNANO il 26/12/1987 avverso la sentenza del 03/06/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che il ricorso è inammissibile per assoluta genericità, limitandosi i motivi alla mera denuncia della illogicità manifesta della motivazione, enunciata ma non argomentata; considerato infatti, che il ricorso non indica circostanze o evidenze che avrebbero imposto l'assoluzione dell'imputato né evidenzia specifiche incongruenze o carenze argomentative, suscettibili di controllo e di censura; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1 aprile 2022 Il consigliere estenso,r)e Il Presiden,te Anna Cr cuoio Angelo tanzo DEPOSITATO IN CAN LLERIA g 2 O 2122_