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Ordinanza — n. 15405/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and unfounded, citing prior merits judgment on recidivism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15405/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to generic and manifestly unfounded grounds. The appellant challenged the lower court's denial of generic mitigating circumstances and its finding of recidivism based on prior convictions for resistance and injuries. The court ruled that the first instance judges adequately addressed these points by referencing specific factual elements and established case law regarding dangerousness.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are generic and manifestly unfounded, particularly when they merely reproduce arguments already thoroughly examined and rejected by the court of first instance with correct legal reasoning.

Parole chiave

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generic appeal grounds manifestly unfounded recidivism assessment generic mitigating circumstances Corte di Cassazione inadmissible appeal prior convictions verosimiglianza della persecuzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARRABITO SALVATORE nato a AUGUSTA il 21/07/1990 avverso la sentenza del 09/06/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi generici e manifestamente infondati; considerato che i motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 4 della sentenza impugnata sulla ritenuta recidiva in ragione dei precedenti penali dell'imputato, di cui uno specifico per resistenza e lesioni, ritenuti indice di elevata pericolosità e persistente capacità a delinquere); ritenuto che anche il motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è generico e manifestamente infondato, atteso che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, nel motivare il diniego è sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come nella specie (v. pag. 4 con riferimento alle modalità del fatto e al comportamento dell'imputato); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1 aprile 2022 Il consigliere-estensore Il Presidente Anna Cris uolo Angelo ostanzo DEPOSITATO KW mrE APR A oggi: - .............