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Ordinanza — n. 15404/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15404/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15404/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA PERUTA VINCENZO nato a ACERRA il 28/10/1979 avverso la sentenza del 24/06/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti articolati in fatto e diretti a contestare la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità per il reato di evasione e resistenza e in particolare il mancato riconoscimento della continuazione tra i reati, commessi a brevissima distanza di tempo e nello stesso contesto; considerato, inoltre, che i motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 4-6 della sentenza impugnata sulla non riconducibilità dei reati ad un unico disegno criminoso, malgrado la contiguità spazio-temporale dei reati, per essere la resistenza frutto di decisione estemporanea e non preventivata al momento dell'evasione); ritenuto inammissibile anche il motivo sul trattamento sanzionatorio, che, a fronte della congrua motivazione resa (v. pag. 7), si risolve nella critica all'esercizio del potere discrezionale del giudice e nella richiesta di una non consentita rimodulazione della pena; ritenuta inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto -come nel caso di specie- di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 15404/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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abbandono del procedimento penale aiuto all'evasione di detenuti esenzione dalla pena differimento dell'esecuzione della pena allontanamento malgrado rischio di persecuzione permesso di promuovere un procedimento penale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA PERUTA VINCENZO nato a ACERRA il 28/10/1979 avverso la sentenza del 24/06/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti articolati in fatto e diretti a contestare la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità per il reato di evasione e resistenza e in particolare il mancato riconoscimento della continuazione tra i reati, commessi a brevissima distanza di tempo e nello stesso contesto; considerato, inoltre, che i motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 4-6 della sentenza impugnata sulla non riconducibilità dei reati ad un unico disegno criminoso, malgrado la contiguità spazio-temporale dei reati, per essere la resistenza frutto di decisione estemporanea e non preventivata al momento dell'evasione); ritenuto inammissibile anche il motivo sul trattamento sanzionatorio, che, a fronte della congrua motivazione resa (v. pag. 7), si risolve nella critica all'esercizio del potere discrezionale del giudice e nella richiesta di una non consentita rimodulazione della pena; ritenuta inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto -come nel caso di specie- di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288;

Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1 aprile 2022 Il consigliere éstensore Il Pres ente Anna Cri i uolo Angelo tanzo i DEPOSITATO IN CANC