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Ordinanza — n. 15402/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the accused personally drafted and signed it without a qualified lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15402/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because it was personally drafted and signed by the accused rather than a qualified defense attorney. The court noted that under Article 613 of the Code of Criminal Procedure, as amended, new documents must be signed by lawyers registered in the special register to avoid inadmissibility. Consequently, the appeal was rejected without formalities, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis, c.p.p.: Criminal appeals personally drafted and signed by the accused without a qualified defense lawyer are inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility personal drafting by accused qualified defense lawyer requirement special register registration court costs and fine prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria motivi medici mancata prova di parzialità

Disposizioni normative citate

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Art. 613 cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
272010); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., che espressamente richiama l'art.
Art. 591, comma 1 lett. a) cod. proc. pen.
pen., che espressamente richiama l'art. 591, comma 1 lett.
Legge n. 103 del 2017
art. 613 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21 dicembre 2017, Aiello
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ASTRO LUIGI nato a NAPOLI il 24/04/1973 avverso la sentenza del 12/10/2021 del TRIBUNALE di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato; considerato infatti, che ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione, il ricorso proposto, sottoscritto unicamente dall'imputato, che lo ha personalmente redatto, è inammissibile come affermato da questa Corte (Sez. U, n. 8914 del 21 dicembre 2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., che espressamente richiama l'art. 591, comma 1 lett.

a) cod. proc. pen., limitatamente al difetto di legittimazione, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1 aprile 2022 Il consigliere gtensore Il Prest1ente Anna Cristuolo Angelo ostanzo DEPOSITATO IN CA oggi, _____