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Ordinanza — n. 15401/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15401/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15401/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARIOLO MARIO nato a MESSINA il 22/04/1989 avverso la sentenza del 30/06/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto il motivo con cui si contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta recidiva non era stato dedotto in appello, essendo il motivo di appello limitato a contestare il diniego delle attenuanti generiche e l'eccessività della pena (v. pag.2 sentenza impugnata); considerato infatti, che per consolidato orientamento di questa Corte non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745); rilevato che la risposta della Corte di appello attiene correttamente ai profili censurati e giustifica il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e l'aumento di pena per la recidiva per il rilievo assorbente attribuito ai precedenti penali e alla spiccata propensione a delinquere dimostrata dall'imputato (v. pag. 3 sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 15401/2022 — snpen · Corte di Cassazione: pag.2 sentenza impugnata); considerato infatti, che per consolidato orientamento di questa Corte non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745); rilevato che la risposta della Corte di appello attiene correttamente ai profili censurati e giustifica il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e l'aumento di pena per la recidiva per il rilievo assorbente attribuito ai precedenti penali e alla spiccata propensione a delinquere dimostrata dall'imputato (v. pag. 3 sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale remissione della pena riesame dell'entità pena adeguamento della pena sanzioni penali
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARIOLO MARIO nato a MESSINA il 22/04/1989 avverso la sentenza del 30/06/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto il motivo con cui si contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta recidiva non era stato dedotto in appello, essendo il motivo di appello limitato a contestare il diniego delle attenuanti generiche e l'eccessività della pena (v. pag.2 sentenza impugnata); considerato infatti, che per consolidato orientamento di questa Corte non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745); rilevato che la risposta della Corte di appello attiene correttamente ai profili censurati e giustifica il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e l'aumento di pena per la recidiva per il rilievo assorbente attribuito ai precedenti penali e alla spiccata propensione a delinquere dimostrata dall'imputato (v. pag. 3 sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1 aprile 2022 Il consigljere estensore Il residente Anna Cri1 lo Angelo C stanzo