Cassation court dismisses appeal for resistance conviction as it seeks prohibited factual re-evaluation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court incorrectly applied the law regarding resistance and failed to grant generic mitigating circumstances or conditional suspension. The court rejected these claims, ruling that the appeal merely proposed an alternative reading of facts and evidence, which constitutes a prohibited re-evaluation of the case in the cassation phase. Consequently, the court held that the appellant's arguments were repetitive and infounded, as the lower court had already adequately addressed the credibility of the witness and the relevance of prior criminal records.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 605 c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: The appeal is inadmissible if it seeks a new evaluation of facts or evidence, as the cassation court's role is limited to verifying the correct application of law and the sufficiency of reasoning, not re-examining the factual basis of the conviction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VESTRI MARCO nato a FIGLINE VALDARNO il 03/10/1968 avverso la sentenza del 19/04/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità per il reato di resistenza, non sono consentiti in sede di legittimità perché solo formalmente deducono l'erronea applicazione della legge e vizi della motivazione, in realtà, propongono una lettura alternativa dei fatti e delle prove, che si risolve nel sollecitare una non consentita rivalutazione del fatto; considerato, inoltre, che i motivi sono meramente reiterativi e riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 4-6 della sentenza impugnata ove si dà atto dell'attendibilità delle dichiarazioni della p.o., non costituitasi parte civile, confermate dai testi presenti in caserma); ritenuto che anche il motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è generico e manifestamente infondato, atteso che secondo il consolidato orientamento di questa Corte, nel motivare il diniego è sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come nella specie (v. pag. 6 per il rilievo assorbente attribuito ai precedenti penali, anche specifici dell'imputato); ritenuto che anche il motivo relativo al diniego della sospensione condizionale della pena è reiterativo e non si confronta con la corretta motivazione resa (pag. 6 sia con riferimento al beneficio già ottenuto sia alla prognosi negativa fondata sui precedenti anche specifici dell'imputato; ritenuta inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto- come nel caso di specie- di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1 aprile 2022 Il consigliere estensore Il Pr sidente Anna CrisQijolo Angel anzo DEPOSITATO Ifil,CNA «c u LLER