Ordinanza — n. 15397/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUNGARO GIUSEPPE nato il 21/02/1985 avverso la sentenza del 05/05/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso; ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta l'erronea contestazione della recidiva e la mancanza di motivazione è generico e meramente reiterativo di censure già valutate e disattese con corrette argomentazioni giuridiche dai giudici di merito; rilevato, infatti, che i giudici hanno dato conto sia della natura dei precedenti che dell'epoca di commissione dei reati nel corso di un decennio e valorizzato il precedente specifico, commesso nel quinquennio, giustificativo della contestata e ritenuta recidiva (pag.2); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 15397/2022 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUNGARO GIUSEPPE nato il 21/02/1985 avverso la sentenza del 05/05/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso; ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta l'erronea contestazione della recidiva e la mancanza di motivazione è generico e meramente reiterativo di censure già valutate e disattese con corrette argomentazioni giuridiche dai giudici di merito; rilevato, infatti, che i giudici hanno dato conto sia della natura dei precedenti che dell'epoca di commissione dei reati nel corso di un decennio e valorizzato il precedente specifico, commesso nel quinquennio, giustificativo della contestata e ritenuta recidiva (pag.2); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUNGARO GIUSEPPE nato il 21/02/1985 avverso la sentenza del 05/05/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso; ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta l'erronea contestazione della recidiva e la mancanza di motivazione è generico e meramente reiterativo di censure già valutate e disattese con corrette argomentazioni giuridiche dai giudici di merito; rilevato, infatti, che i giudici hanno dato conto sia della natura dei precedenti che dell'epoca di commissione dei reati nel corso di un decennio e valorizzato il precedente specifico, commesso nel quinquennio, giustificativo della contestata e ritenuta recidiva (pag.2); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1 aprile 2022 Il consigliere gttensore Il Pre dente Anna CÌris tio o Ange(o tanzo DEPOSITATO IN CANC LEPIA oggi, 2 0 A 2022