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Ordinanza — n. 15395/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as mere factual complaints not admissible in Italian criminal procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15395/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the arguments raised were merely expressions of dissatisfaction regarding factual findings rather than legal grounds. The appellant challenged the lower court's conviction for a specific crime, arguing against the court's alternative factual reconstruction and assessment of responsibility. The court rejected these claims as they were already thoroughly examined and dismissed by the trial judge with sound legal reasoning, leaving no room for cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when they consist solely of mere complaints regarding factual findings or are merely reproductions of arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility mere factual complaints cassation procedural limits reproduction of lower court arguments Italian criminal procedure motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 360, n. 4 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSTAS SORIN nato il 06/09/1994 avverso la sentenza del 11/03/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 42631/21 RosTAs OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in punto di responsabilità, contestata attraverso l'alternativa ricostruzione in fatto a fronte di motivazione non manifestamente illogica;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/04/2022 Il Consigliere estensore Il Pre ente yMaria Silvia Giorgi 2Luzi Angelo anzo DEPOSITATO i l -7LIERIA oggi, .2.0.