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Ordinanza — n. 15393/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for containing only factual complaints and repetitive arguments already rejected by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15393/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Michele Lenzi inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Lenzi challenged a second-instance judgment regarding a crime under Article 337 of the Penal Code, arguing against the lower court's factual findings and responsibility assessment. The court rejected these claims because they constituted mere factual complaints rather than legal arguments and merely repeated points already thoroughly examined and dismissed by the appellate judge.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals in cassation are inadmissible if they consist solely of factual complaints or merely reproduce arguments already rejected by the court of first instance with correct legal reasoning.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility mere factual complaints repetitive arguments cassation Article 337 Penal Code court costs and fine violazione del segreto commerciale restituzioni alla produzione costi di fabbricazione

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
Art. 337 cod. pen.
42547/21 LENZI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (reato di cui all'art. 337 cod.
art. 337 cod. pen
42547/21 LENZI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (reato di cui all'art. 337 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LENZI MICHELE nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 29/08/1967 avverso la sentenza del 30/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 42547/21 LENZI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (reato di cui all'art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in punto di responsabilità, contestata attraverso l'alternativa ricostruzione in fatto a fronte di motivazione non manifestamente illogica;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/04/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Maria Silvia Giorgi Angelo stanzo DEPOSITATO IN CAN