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Ordinanza — n. 15392/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as arguments lack specificity and merely contradict the lower court's factual findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15392/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to a lack of specific arguments regarding the denied renewal of the investigative phase. The appellant's claims were found to simply contradict the detailed factual reconstruction established by the Court of Appeal without engaging with its specific reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 368 cod. pen.; Art. 369 cod. proc. pen.: An appeal lacking specificity that merely contradicts the factual reconstruction of the lower court without engaging with its articulated arguments is inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity factual reconstruction investigative phase renewal procedural costs motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali revisione di una decisione

Disposizioni normative citate

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Art. 368 cod. pen.
Art. 369 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GENTILE ANTONIO nato a MUSSOMELI il 06/12/1980 avverso la sentenza del 19/05/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 42504/21 GENTILE OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.368 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, incentrati sulla denegata rinnovazione istruttoria, sono privi di specificità in quanto non si confrontano con le articolate argomentazioni della Corte territoriale e si risolvono nel contrastare la ricostruzione fattuale contenuta in sentenza (v. in particolare pagg. 2,3);

Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/04/2022 Il Consigliere estensore Il Pres. ente Maria Silvia Giorgi Angelo cWanzo DEPOSITATO IN CAN. LLE