Italian Court dismisses appeal as inadmissible for mere factual complaints and unsupported generic mitigation claims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against a conviction for a specific crime and requested generic mitigating circumstances, but the court found these arguments insufficient for a final review. The court ruled that the first two grounds were merely factual complaints already rejected by the lower court, while the third ground lacked substantive justification as the lower court had provided adequate reasoning for denying the requested mitigation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: Appeals based solely on factual disputes or unsupported requests for generic mitigation are inadmissible in the final instance.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VELLA GRAZIANO nato a GELA il 14/07/1989 avverso la sentenza del 16/12/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 42502/21 VELLA OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.334 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto: che i primi due motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, oltre ad essere meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano in particolare, pag. 2 in punto di sussistenza della responsabilità per il reato contestato e pag. 3 sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131- bis cod. pen.); che il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata concessione delle attenuanti generiche e di conseguenza l'eccessività del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato perché, secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale, nel motivare il diniego del beneficio richiesto è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice del merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie;
Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/04/2022 Il Consigliere estensore Il Pre dente Maria Silvia Giorgi AngeloJptanzo DEPOSITATO