Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 15388/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals for inadmissibility due to mere factual complaints and lack of legal merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15388/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals filed by Arnesano and Aprile inadmissible, ordering them to pay court costs. The appellants challenged a lower court's conviction for crimes under Articles 334 and 367 of the Penal Code, arguing against factual findings and sentencing. The court rejected these claims because they constituted mere factual complaints rather than legal arguments, and the denial of generic mitigating circumstances was sufficiently justified by the judge's reference to prior offenses.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 367 cod. proc. pen.; Art. 368 cod. proc. pen.: Appeals based solely on factual complaints or mere expressions of dissatisfaction are inadmissible in the Court of Cassation, as the supreme court reviews only legal issues and requires a distinct legal argumentation beyond the merits of the case.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility factual complaints Court of Cassation legal merit appeal procedure motivazione inadeguata delle censure costituzionali condono delle spese procedurali circostanze attenuanti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 cod. proc. pen.
Art. 368 cod. proc. pen.
art. 131-bis cod. pen
5 sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.);
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ARNESANO ANTONIO RAFFAELE nato a FRANCAVILLA FONTANA il 29/03/1973 APRILE PIETRO nato a BRINDISI il 28/06/1978 avverso la sentenza del 25/01/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 42483/21 ARNESANO 1 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli artt.334 e 367 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i primi tre motivi dedotti nei ricorsi di Arnesano e Aprile nel ricorso non sono consentiti in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, oltre ad essere meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano in particolare, pagg. 2-5 in punto di sussistenza della responsabilità per i reati contestati e pag. 5 sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.);

Ritenuto inoltre che il motivo di ricorso dedotto nell'interesse di Aprile, con cui si contesta la mancata concessione delle attenuanti generiche e di conseguenza l'eccessività del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato perché, secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale, nel motivare il diniego del beneficio richiesto è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice del merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie con il richiamo ai "molteplici precedenti per reati anche rilevanti";

Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/04/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Maria Silvia Giorgi Angelo stanzo C_Stist..)Lc2_ DEPOSITATO IN CANCE ERA