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Ordinanza — n. 15387/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to mere factual complaints and lack of legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15387/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds relied on were merely factual complaints rather than legal arguments. The appellant argued against the lower court's assessment of evidence and the application of the statute of limitations, but the court found these arguments illogical and unsupported by law. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 378 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: Appeals based solely on factual grievances or requests for alternative evidence evaluation without manifestly illogical reasoning are inadmissible in cassation proceedings.

Parole chiave

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inadmissible appeal mere factual complaints statute of limitations evidence evaluation cassation grounds motivazione inadeguata delle censure costituzionali censure tardive condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 378 cod. pen.
Art. 366 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VINCI ANTONIO nato a FASANO il 14/06/1953 avverso la sentenza del 17/03/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 42481/21 VINCI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.378 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto ed incentrati sulla richiesta di valutazione alternativa delle fonti di prova, oggetto di esame sviluppato con argomentazioni non manifestamente illogiche da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità;

Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile precludendosi il rilievo della prescrizione sopravvenuta (23 marzo 2021) dopo la sentenza di appello emessa il 17 marzo 2021 e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/04/2022 Il Consigliere estensore Il Pre ' (.\ idente Maria Silvia Giorgi Angelo ostanzo oggi,