Italian Court dismisses appeals as inadmissible due to mere factual complaints lacking legal specificity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals filed by Ivan Cannatella and Giuseppe Ceffalia inadmissible. The court ruled that the arguments were merely expressions of dissatisfaction regarding facts without specific legal grounds or engagement with the lower court's detailed reasoning. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay court costs and fines.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Appeals based solely on factual complaints lacking specificity and failing to engage with the lower court's reasoning are inadmissible in proceedings of legality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CANNATELLA IVAN nato a CASALE MONFERRATO il 28/04/1995 CEFFALIA GIUSEPPE nato a PARTINICO il 22/02/1996 avverso la sentenza del 09/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 42457/21 CANNATELLA + 1 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (reato di cui all'art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, nell'interesse di Ivan Cannatella e Giuseppe Ceffalia, attinenti all'affermazione di responsabilità per il contestato reato di cui all'art. 337 cod. pen., non sono consentiti in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, oltre che privi di specificità, in quanto non si confrontano con le articolate argomentazioni poste a base della sentenza impugnata (v. in particolare pagg. 4-8);
Considerato altresì che il motivo di ricorso nell'interesse di Ceffalia, che contesta la mancata concessione delle attenuanti generiche e di conseguenza l'eccessività del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato perché, secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale, nel motivare il diniego del beneficio richiesto è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice del merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si vedano, in particolare, pag. 8 e 9); Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/04/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Maria Silvia Giorgi Angelo gstanzo DEPOSITATO IN dANC LERIA 2