Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to mere factual complaints and lack of legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Serra Jonni inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court ruled that the arguments presented were merely factual complaints rather than legal grounds permitted in a final appeal, and they merely repeated issues already properly addressed by the lower court. Consequently, the court found no merit in the request to set aside the conviction for the crime under Article 368 of the Penal Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 368 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: Appeals in criminal matters must be based on legal grounds; mere factual complaints or repetitions of issues already decided by the court of first instance render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SERRA JONNI nato a CAMPI SALENTINA il 05/05/1974 avverso la sentenza del 11/01/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 42453/21 SERRA OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.368 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in punto di responsabilità, contestata attraverso l'alternativa ricostruzione in fatto a fronte di motivazione non manifestamente illogica degli elementi di prova;
Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile precludendosi il rilievo della prescrizione sopravvenuta (20 gennaio 2022, ivi considerati i periodi di sospensione) dopo la sentenza di appello emessa l' 11 gennaio 2021 e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 01/04/2022 Il Consigliere estensore Il Pre ente Maria Silvia Giorgi Angelo ZO bL,-2 LL-Q DEPOSITATO IN CANC Qggi, _ _ _ 2 0 APR ERIA ca