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Ordinanza — n. 15384/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for lacking specificity and containing mere factual complaints.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15384/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Francesco Pio Morelli inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court ruled that the first ground was merely a factual complaint lacking legal basis in the final instance, while the second ground failed to specify the sentencing criteria used by the lower court. Consequently, the appeal was rejected because it did not meet the strict requirements for admissibility under Italian procedural law.

Regesto Legislator

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Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 364, para. 1, lett. b) c.p.p.: Appeals in the final instance must be specific and avoid mere factual complaints or arguments not manifestly illogical.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Admissibility of Appeal Specificity Requirement Factual Complaints Sentencing Mitigation Court Costs and Fines Final Instance Review attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 364, para. 1, lett. b) c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORELLI FRANCESCO PIO nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 23/10/1990 avverso la sentenza del 29/03/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 42447/21 MORELLI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di evasione, resistenza e lesioni personali); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto ed incentrato sulla richiesta di valutazione alternativa delle fonti di prova, oggetto di esame sviluppato con argomentazioni non manifestamente illogiche da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità;

Ritenuto altresì che il secondo motivo, relativo alla negata concessione delle attenuanti generiche e alla dosimetria della pena, è privo di specificità in quanto non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito (v. in particolare pagg. 6-8); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 01/04/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Maria Silvia Giorgi Angelo stanzo DEPOSITATO IN CAN LERiA