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Ordinanza — n. 15383/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to mere complaints and lack of specific legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15383/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Antonio La Macchia inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for crimes under Articles 368 and 372 of the Penal Code, arguing against the denial of generic mitigating circumstances. The court rejected the first ground as mere factual complaints lacking specificity and found the second ground manifestly unfounded because the lower court had already provided sufficient reasoning based on relevant elements.

Regesto Legislator

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Art. 368, 372 cod. pen.; The appeal is inadmissible if it consists solely of mere complaints without specific legal arguments, and the denial of mitigating circumstances is valid if the court of first instance provides a congruent reference to the decisive elements.

Parole chiave

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inadmissible appeal mere factual complaints generic mitigating circumstances penal code crimes procedural costs motivazione inadeguata delle censure costituzionali attenuazione della pena condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 368 cod. pen.
Art. 372 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA MACCHIA ANTONIO nato a LEVERANO il 30/05/1970 avverso la sentenza del 17/03/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 42440/21 LA MACCHIA OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli artt.368 e 372 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso non è consentito in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, oltre che privo di specificità, in quanto non si confronta con le articolate argomentazioni poste a base della sentenza impugnata (v. in particolare pag. 2);

Ritenuto inoltre che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata concessione delle attenuanti generiche e di conseguenza l'eccessività del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato perché, secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale, nel motivare il diniego del beneficio richiesto è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice del merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie; Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/04/2022 Il Consigliere estensore Il Pr i ente Maria Silvia Giorgi Angeli s a zo DEPOSITATO IN CA N L ER1A oggi: _