Sentenza — n. 15382/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALLKJA GENCI nato il 21/03/1970 avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 42352/21 ALLIOA OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione); Esaminati i motivi di ricorso; Considerato che i motivi di ricorso, che contestano il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., sono manifestamente infondati avendo la Corte congruamente argomentato sulla impossibilità di applicazione della medesima (Si veda, in particolare, pagg. 3-5);
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen; Sentenza — n. 15382/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 42352/21 ALLIOA OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione); Esaminati i motivi di ricorso; Considerato che i motivi di ricorso, che contestano il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., sono manifestamente infondati avendo la Corte congruamente argomentato sulla impossibilità di applicazione della medesima (Si veda, in particolare, pagg. 3-5);
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALLKJA GENCI nato il 21/03/1970 avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 42352/21 ALLIOA OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione); Esaminati i motivi di ricorso; Considerato che i motivi di ricorso, che contestano il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., sono manifestamente infondati avendo la Corte congruamente argomentato sulla impossibilità di applicazione della medesima (Si veda, in particolare, pagg. 3-5);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/04/2022 Il Consigliere estensore Il Pre idente Maria Silvia Giorgi Angelo 1j94anzo DEPOSITATO IN CA LLERIA " 2 O IL oggi , --- CANCtLI