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Sentenza — n. 15382/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 15382/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 15382/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALLKJA GENCI nato il 21/03/1970 avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 42352/21 ALLIOA OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione); Esaminati i motivi di ricorso; Considerato che i motivi di ricorso, che contestano il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., sono manifestamente infondati avendo la Corte congruamente argomentato sulla impossibilità di applicazione della medesima (Si veda, in particolare, pagg. 3-5);

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Sentenza — n. 15382/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 42352/21 ALLIOA OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione); Esaminati i motivi di ricorso; Considerato che i motivi di ricorso, che contestano il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., sono manifestamente infondati avendo la Corte congruamente argomentato sulla impossibilità di applicazione della medesima (Si veda, in particolare, pagg. 3-5);

Parole chiave

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aiuto all'evasione di detenuti allontanamento malgrado rischio di persecuzione alibi motivi soggettivi successivi alla fuga misura di allontanamento evasione all'obbligo di contribuzione

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
42352/21 ALLIOA OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione); Esaminati i motivi di ricorso; Considerato che i motivi di ricorso, che contestano il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALLKJA GENCI nato il 21/03/1970 avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 42352/21 ALLIOA OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione); Esaminati i motivi di ricorso; Considerato che i motivi di ricorso, che contestano il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., sono manifestamente infondati avendo la Corte congruamente argomentato sulla impossibilità di applicazione della medesima (Si veda, in particolare, pagg. 3-5);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/04/2022 Il Consigliere estensore Il Pre idente Maria Silvia Giorgi Angelo 1j94anzo DEPOSITATO IN CA LLERIA " 2 O IL oggi , --- CANCtLI