Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 15381/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for failure to notify change of custody location to judicial authorities.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15381/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible regarding a claim of improper service of the indictment. The defense argued that notification should have occurred in Perugia after the defendant's custody location was changed, whereas the lower court had ordered service in Spoleto. The court rejected this argument because the defendant failed to formally notify the judicial authorities of the custody change as required by law.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 161 cod. proc. pen.; Art. 161, comma 4 cod. proc. pen.: A defendant who changes their place of custody must formally notify the judicial authorities; failure to do so renders a subsequent claim regarding improper service of process inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility service of process rules custody location change judicial notification duty omitted notification penalty partenza illegale allontanamento malgrado rischio di persecuzione aiuto all'evasione di detenuti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 161 cod. proc. pen.
Art. 161, comma 4 cod. proc. pen.
art. 161 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SADAWI WALID nato il 20/01/1987 avverso la sentenza del 08/02/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 42321/21 SADAWI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione); Esaminati i motivi di ricorso; Considerato: che l'unico motivo di ricorso attiene al preteso difetto di notifica del decreto di citazione a giudizio; che -secondo quanto prospettato dal difensore- nell'udienza del 23 novembre 2017 il P.M. aveva rappresentato che l'imputato era agli arresti donniciliari per altra causa in Genova; che il Giudice aveva rilevato l'omessa notifica, disponendo che in caso di mancato reperimento per cessazione della misura il decreto avrebbe dovuto essere notificato presso la Casa di reclusione di Spoleto ove l'imputato aveva eletto domicilio al momento della notifica dell'avviso di conclusione indagini e, inoltre, che in caso di impossibilità si sarebbe dovuto procedere nelle forme di cui all'art. 161, comma 4, cod. proc. pen.; che il difensore rappresenta che all'epoca della notifica l'imputato era stato autorizzato a modificare il luogo degli arresti da Genova a Perugia e che ivi avrebbe dovuto essere effettuata la notifica; che la censura è manifestamente infondata non risulta affatto che l'imputato avesse dato notizia del mutamento del luogo di custodia all'Autorità giudiziaria, in adempimento dell'obbligo di cui all'art. 161 cod. proc. pen., né che la relativa questione sia stata prospettata in sede di appello ove l'imputato era assistito dal difensore di fiducia;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/04/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Maria Silvia Giorgi Angelo tanzo DEPOSITATO CELL