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Ordinanza — n. 15380/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15380/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15380/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ZOUAOUI SABER nato il 17/03/1991 MYFTIU SIDOREIA nato il 17/09/1993 avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 42297/21 ZOUAOUI 1 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (reato di cui all'art. 336 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i motivi dedotti nei ricorsi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in punto di responsabilità, contestata attraverso l'alternativa ricostruzione in fatto a fronte di motivazione non manifestamente illogica; Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/04/2022 Il Consigliere estensore Il Pr idente Maria Silvia Giorgi Angel ostanzo DEPOSITATO IN CAN t LERIA • 20 PíR 2022 oggl , ---------------------

Regesto Legislator

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art. 336 cod. pen; Ordinanza — n. 15380/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 42297/21 ZOUAOUI 1 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (reato di cui all'art. 336 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i motivi dedotti nei ricorsi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in punto di responsabilità, contestata attraverso l'alternativa ricostruzione in fatto a fronte di motivazione non manifestamente illogica; Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/04/2022 Il Consigliere estensore Il Pr idente Maria Silvia Giorgi Angel ostanzo DEPOSITATO IN CAN t LERIA • 20 PíR 2022 oggl , ---------------------

Parole chiave

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legittimazione a contestare licenza motivazione inadeguata delle censure costituzionali violazione degli oneri dell'autorizzazione motivi di cassazione superamento dell'altezza massima censure procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 336 cod. pen
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