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Ordinanza — n. 15379/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as late, filed after the 45-day deadline expired under Article 585 of the Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15379/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed on September 28, 2021, exceeding the 45-day statutory deadline. The appellant, Angelo Bonsanto, sought to overturn a second-instance judgment from Perugia, but the court noted the appeal was lodged after the 90-day period for the judgment's issuance had expired. Consequently, the court ruled that the appellant acted without fault in missing the deadline and ordered him to pay the procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 585, comma 1 lett. c) cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if filed after the expiration of the 45-day period following the notification of the contested judgment, unless the delay is attributable to the court's fault.

Parole chiave

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Cassation appeal statutory deadline procedural inadmissibility time limit expiration Criminal Procedure Code tempestività dell'inoltro eccezioni processuali tardive durata ragionevole del procedimento

Disposizioni normative citate

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Art. 585, comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Il ricorso risulta essere tardivo in quanto depositato in data 28 settembre 2021, ovverosia oltre il termine di 45 giorni previsto dall'art. 585, comma 1 lett.
Art. 585, comma 2 lett. c) cod. proc. pen.
Il ricorso risulta essere tardivo in quanto depositato in data 28 settembre 2021, ovverosia oltre il termine di 45 giorni previsto dall'art. 585, comma 1 lett.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONSANTO ANGELO nato a SAN SEVERO il 24/08/1989 avverso la sentenza del 12/04/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIA(dato avsoile part-i-;\ udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 42293/21 Bonsanto

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Angelo Bonsanto ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato. Il ricorso risulta essere tardivo in quanto depositato in data 28 settembre 2021, ovverosia oltre il termine di 45 giorni previsto dall'art. 585, comma 1 lett.

c) cod. proc. pen., decorrente, ai sensi dell'art. 585, comma 2 lett.

c) dalla scadenza del termine di 90 giorni previsto per il deposito della sentenza impugnata, pronunciata il 12 aprile 2021, puntualmente avvenuto in data 23 giugno 2021: il termine finale previsto a pena di decadenza per l'impugnativa innanzi a questa Corte era scaduto il 25 settembre 2021 (ivi compresa la sospensione feriale), ed era dunque decorso al momento del deposito del presente ricorso. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. -come modificato dalla legge n. 103 del 2017- e ne deve essere pronunciata l'inammissibilità, seguendo a tale esito, in mancanza dì elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitatívamente fissata come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/04/2022 Il Consigliere estensore Il Pr idente ......__ Maria Silvia Giorgi Angel stanzo Ct) ,023.A;L-OLO DEPOSITATO IN CA LLE.RIA , r oggi, 2 O t' PR 2022