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Ordinanza — n. 15374/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15374/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15374/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MERICO ROBERTO nato a CASARANO il 26/11/1981 avverso la sentenza del 23/02/2021 del TRIBUNALE di LECCEdato 4v3o p:izti udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 42269/21 Merico E IN DIRITTO che Roberto Merico ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen., gli ha applicato su richiesta la pena di mesi 10 di reclusione; che il ricorrente denuncia violazione di legge e inosservanza di norme processuali in ordine alla mancata valutazione di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e ai criteri che hanno sorretto la dosimetria della pena; che il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 337 cod. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 15374/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 42269/21 Merico E IN DIRITTO che Roberto Merico ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen., gli ha applicato su richiesta la pena di mesi 10 di reclusione; che il ricorrente denuncia violazione di legge e inosservanza di norme processuali in ordine alla mancata valutazione di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e ai criteri che hanno sorretto la dosimetria della pena; che il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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ricusazione del pubblico ministero motivi di cassazione licenziamento del pubblico dipendente impugnabilità della decisione di rinvio margine d'apprezzamento del ministero pubblico rinuncia al dibattimento orale

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
E IN DIRITTO che Roberto Merico ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art.
art. 337 cod. pen
pen., in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen., gli ha applicato su richiesta la pena di mesi 10 di reclusione; che il ricorrente denuncia violazione di legge e inosservanza di norme processuali in ordine alla mancata valutazione di cause di proscioglimento ex art.
art. 129 cod. proc. pen
pen., gli ha applicato su richiesta la pena di mesi 10 di reclusione; che il ricorrente denuncia violazione di legge e inosservanza di norme processuali in ordine alla mancata valutazione di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MERICO ROBERTO nato a CASARANO il 26/11/1981 avverso la sentenza del 23/02/2021 del TRIBUNALE di LECCEdato 4v3o p:izti udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 42269/21 Merico

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO che Roberto Merico ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen., gli ha applicato su richiesta la pena di mesi 10 di reclusione; che il ricorrente denuncia violazione di legge e inosservanza di norme processuali in ordine alla mancata valutazione di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e ai criteri che hanno sorretto la dosimetria della pena; che il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/04/2022 Il Consigliere estensore Il Pres dent