Ordinanza — n. 15372/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DORI GECHI nato a VICENZA il 08/03/1990 avverso la sentenza del 22/05/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 42242/21 DORI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (reati di cui agli artt. 337 cod. pen. e 189 commi 6 e 7, d. Ivo. 30 aprile 1992, n. 285); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i motivi attinenti alla sussistenza del reato di cui all'art. 189, commi 6 e 7, d. Ivo. N. 285/1992, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto;
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 15372/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 42242/21 DORI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (reati di cui agli artt. 337 cod. pen. e 189 commi 6 e 7, d. Ivo. 30 aprile 1992, n. 285); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i motivi attinenti alla sussistenza del reato di cui all'art. 189, commi 6 e 7, d. Ivo. N. 285/1992, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto;
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DORI GECHI nato a VICENZA il 08/03/1990 avverso la sentenza del 22/05/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 42242/21 DORI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (reati di cui agli artt. 337 cod. pen. e 189 commi 6 e 7, d. Ivo. 30 aprile 1992, n. 285); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i motivi attinenti alla sussistenza del reato di cui all'art. 189, commi 6 e 7, d. Ivo. N. 285/1992, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto;
Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in punto di responsabilità, contestata attraverso l'alternativa ricostruzione in fatto a fronte di motivazione non manifestamente illogica degli elementi di prova; Considerato altresì che il motivo di ricorso che contesta la mancata concessione delle attenuanti generiche e di conseguenza l'eccessività del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato perché, secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale, nel motivare il diniego del beneficio richiesto è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice del merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si vedano, in particolare, pag. 8 e 9);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/04/2022 Il Consigliere estensore Il PresMiente Maria Silvia Giorgi Angelo stanzo r•-n DEPOSITATO IN C 4,10E 2 0