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Ordinanza — n. 15371/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as late; filed after 15-day deadline under Art. 585 c.p.p. without fault.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15371/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because it was filed late, exceeding the 15-day deadline established by Article 585 of the Code of Criminal Procedure. The appellant submitted the request on September 10, 2021, well past the final expiration date of July 14, 2021, following a first-instance judgment rendered on June 29, 2021. Since the delay was not attributable to the appellant's fault, the court applied the de plano procedure to dismiss the appeal and ordered the payment of procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 585, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: A cassation appeal filed after the statutory 15-day period is inadmissible unless the delay is attributable to the appellant's fault.

Parole chiave

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cassation appeal statutory deadline inadmissible appeal procedural delay fault of the party tempestività dell'inoltro istanza tardiva di restituzione dei termini termini di ricorso

Disposizioni normative citate

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Art. 585, comma 1, lett. a) c.p.p.
Il ricorso risulta essere tardivo in quanto depositato in data 10 settembre 2021, ovverosia oltre il termine di 15 giorni previsto dall'art. 585, comma 1 lett.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
art. 444 cod. proc. pen
E IN DIRITTO Carmelo Pagano ricorre per cassazione avverso la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAGANO CARMELO nato a CATANIA il 19/12/1985 avverso la sentenza del 29/06/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CATANIA Glat_g_avVigel—a-l-rePa diTA udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 42240/ 21 Pagano

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Carmelo Pagano ricorre per cassazione avverso la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. in epigrafe indicata, chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato. Il ricorso risulta essere tardivo in quanto depositato in data 10 settembre 2021, ovverosia oltre il termine di 15 giorni previsto dall'art. 585, comma 1 lett.

a) cod. proc. pen., essendo stata la sentenza -contestualmente motivata- pronunciata il 29 giugno 2021. Il termine finale previsto a pena di decadenza per l'impugnativa innanzi a questa Corte era scaduto il 14 luglio 2021 ed era dunque ampiamente decorso al momento del deposito del presente ricorso. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. -come modificato dalla legge n. 103 del 2017- e ne deve essere pronunciata l'inammissibilità, seguendo a tale esito, in mancanza di elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/04/2022 Il Consigliere estensore Il Presi nte Maria Silvia Giorgi Angelo q&tnzo DEPOSITATO IN CAN LLERIAogg