Ordinanza — n. 15369/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETRAZZUOLO PASQUALE nato a NAPOLI il 02/04/1964 avverso l'ordinanza del 21/10/2021 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI(dato avvi So-arrePa—rt-a; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 42171/21 Petrazzuoto (p.o.) E IN DIRITTO che Pasquale Petrazzuolo -persona offesa nei procedimento per i reati di cui agli artt. 372, 640, 481, 483, 414 cod. pen.- ricorre per cassazione avverso la ordinanza di archiviazione in epigrafe indicata; ritenuto che il ricorso è stato proposto avverso una ordinanza di archiviazione adottata dal Giudice delle indagini preliminari ai sensi degli artt. 409 e 410 cod. proc. pen., per motivi di merito attinenti -sotto i distinti profili dell'inosservanza delle norme processuali di cui agli artt. 190, 495, comma 2, cod. proc. pen. e di plurimi vizi della motivazione- alla valutazione degli elementi di prova raccolti nel corso delle indagini preliminari; ritenuto che, successivamente all'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'ordinanza di archiviazione emessa all'esito dell'udienza camerale non è ricorribile per cassazione, ma è reclamabile dinanzi al tribunale in composizione monocratica ai sensi dell'art. 410-bis, cod. proc. pen., dunque nei soli casi di nullità previsti dall'art. 127, comma 5, cod. prod. pen., quelli, cioè, di mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio formale (Sez. 6, n. 18847 del 06/03/2018, Panzani, Rv. 272932; v., inoltre, Sez. 3, n. 32508 del 05/04/2018, B., Rv. 273371); ritenuto che, in tal caso, la Corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 15369/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 42171/21 Petrazzuoto (p.o.) E IN DIRITTO che Pasquale Petrazzuolo -persona offesa nei procedimento per i reati di cui agli artt. 372, 640, 481, 483, 414 cod. pen.- ricorre per cassazione avverso la ordinanza di archiviazione in epigrafe indicata; ritenuto che il ricorso è stato proposto avverso una ordinanza di archiviazione adottata dal Giudice delle indagini preliminari ai sensi degli artt. 409 e 410 cod. proc. pen., per motivi di merito attinenti -sotto i distinti profili dell'inosservanza delle norme processuali di cui agli artt. 190, 495, comma 2, cod. proc. pen. e di plurimi vizi della motivazione- alla valutazione degli elementi di prova raccolti nel corso delle indagini preliminari; ritenuto che, successivamente all'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'ordinanza di archiviazione emessa all'esito dell'udienza camerale non è ricorribile per cassazione, ma è reclamabile dinanzi al tribunale in composizione monocratica ai sensi dell'art. 410-bis, cod. proc. pen., dunque nei soli casi di nullità previsti dall'art. 127, comma 5, cod. prod. pen., quelli, cioè, di mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio formale (Sez. 6, n. 18847 del 06/03/2018, Panzani, Rv. 272932; v., inoltre, Sez. 3, n. 32508 del 05/04/2018, B., Rv. 273371); ritenuto che, in tal caso, la Corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETRAZZUOLO PASQUALE nato a NAPOLI il 02/04/1964 avverso l'ordinanza del 21/10/2021 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI(dato avvi So-arrePa—rt-a; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 42171/21 Petrazzuoto (p.o.)
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO che Pasquale Petrazzuolo -persona offesa nei procedimento per i reati di cui agli artt. 372, 640, 481, 483, 414 cod. pen.- ricorre per cassazione avverso la ordinanza di archiviazione in epigrafe indicata; ritenuto che il ricorso è stato proposto avverso una ordinanza di archiviazione adottata dal Giudice delle indagini preliminari ai sensi degli artt. 409 e 410 cod. proc. pen., per motivi di merito attinenti -sotto i distinti profili dell'inosservanza delle norme processuali di cui agli artt. 190, 495, comma 2, cod. proc. pen. e di plurimi vizi della motivazione- alla valutazione degli elementi di prova raccolti nel corso delle indagini preliminari; ritenuto che, successivamente all'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'ordinanza di archiviazione emessa all'esito dell'udienza camerale non è ricorribile per cassazione, ma è reclamabile dinanzi al tribunale in composizione monocratica ai sensi dell'art. 410-bis, cod. proc. pen., dunque nei soli casi di nullità previsti dall'art. 127, comma 5, cod. prod. pen., quelli, cioè, di mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio formale (Sez. 6, n. 18847 del 06/03/2018, Panzani, Rv. 272932; v., inoltre, Sez. 3, n. 32508 del 05/04/2018, B., Rv. 273371); ritenuto che, in tal caso, la Corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/04/2022 Il Consigliere estensore Il Presi ente Maria Silvia Giorgi Angelo cstanzo DEPOSITATO IN CANC ERIA oggi ..t;