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Ordinanza — n. 15363/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific reasoning on generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15363/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Giovanni Indelicati's appeal against the Second Instance Court's conviction inadmissible. The appellant argued that the trial judge failed to grant generic mitigating circumstances and imposed an excessive sentence. The court rejected this claim, ruling that a general reference to decisive elements is sufficient when denying such benefits.

Regesto Legislator

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Art. 328 cod. pen.; The appeal is inadmissible if the lower court's denial of generic mitigating circumstances lacks specific reasoning, as a congruent reference to decisive elements satisfies the requirement for a valid decision.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances criminal appeal inadmissibility excessive sentencing Second Instance Court Corte di Cassazione produzione tardiva di documenti notifica tardiva dei difetti tardivo pagamento delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 328 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INDELICATI GIOVANNI nato a NAPOLI il 22/10/1957 avverso la sentenza del 26/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 42075/21 INDELICATI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per reato di cui all'art.328 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto inoltre che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata concessione delle attenuanti generiche e di conseguenza l'eccessività del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato perché, secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale, nel motivare il diniego del beneficio richiesto è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice del merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (v. pag. 3);

Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/04/2022 Il Consigliere estensore Il Preidente Maria Silvia Giorgi Angelo ostanzo UbLeake) DEPOSITATO IN CANCELLERIA 2