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Ordinanza — n. 15357/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility as facts are mere complaints and general mitigation denial is legally sufficient.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15357/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court's denial of general mitigation was excessive and that factual errors existed regarding the crime. The court ruled that factual complaints are inadmissible at the appellate stage and that a general reference to mitigating factors is legally sufficient for denying them.

Regesto Legislator

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Art. 336 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: Factual complaints in criminal appeals are inadmissible as mere grievances; the denial of general mitigation requires only a congruent reference to relevant elements by the trial judge.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility factual complaints appellate stage general mitigation denial mere grievances legal system Cassazione ordinanza motivazione inadeguata delle censure costituzionali punibilità circostanza attenuante

Disposizioni normative citate

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Art. 336 cod. pen.
42011/21 ROMANO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (reato di cui all'art. 336 cod.
Art. 600 c.p.p.
art. 336 cod. pen
42011/21 ROMANO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (reato di cui all'art. 336 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMANO ANTONIO nato a ROMA il 16/09/1977 avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 42011/21 ROMANO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (reato di cui all'art. 336 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i motivi attinenti alla sussistenza del reato non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, contestata attraverso l'alternativa ricostruzione in fatto a fronte di motivazione non manifestamente illogica degli elementi di prova;

Considerato altresì che il motivo di ricorso che contesta la mancata concessione delle attenuanti generiche e di conseguenza l'eccessività del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato perché, secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale, nel motivare il diniego del beneficio richiesto è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice del merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/04/2022 Il Consigliere estensore Il Prejdente Maria Silvia Giorgi Angelo stanzo DEPOSITATO 15? ERIA