Ordinanza — n. 15355/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ORTOLANI ROBERTO nato a ROMA il 17/11/1977 avverso la sentenza del 28/06/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 41992/21 ORTOLANI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (reati di cui agli artt. 337 cod. pen. e altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il motivo attinenti alla sussistenza dei reati, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto ed è inoltre privo di specificità in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non illogici argomenti dal giudice di merito (v. in particolare pag. 2);
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 15355/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato altresì che i motivi di ricorso che contestano la mancata concessione delle attenuanti generiche e di conseguenza l'eccessività del trattamento sanzionatorio, sono manifestamente infondati perché, secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale, nel motivare il diniego del beneficio richiesto è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice del merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 2); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ORTOLANI ROBERTO nato a ROMA il 17/11/1977 avverso la sentenza del 28/06/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 41992/21 ORTOLANI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (reati di cui agli artt. 337 cod. pen. e altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il motivo attinenti alla sussistenza dei reati, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto ed è inoltre privo di specificità in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non illogici argomenti dal giudice di merito (v. in particolare pag. 2);
Considerato altresì che i motivi di ricorso che contestano la mancata concessione delle attenuanti generiche e di conseguenza l'eccessività del trattamento sanzionatorio, sono manifestamente infondati perché, secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale, nel motivare il diniego del beneficio richiesto è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice del merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 2); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/04/2022 Il Consigliere estensore Il Pres ente Maria Silvia Giorgi Angelo stanzo DEPOSITATO IN CANCELERIA 2