Italian Supreme Court dismisses appeal as facts are mere complaints and already reviewed by lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant's arguments regarding the existence of the crime were merely factual complaints not permitted in a legality review. The court noted these points were already adequately examined and rejected by the Court of Appeal, which had properly addressed them through an alternative factual reconstruction. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 336 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: Arguments concerning the existence of the crime are inadmissible in a legality appeal if they constitute mere factual complaints already reviewed by the lower court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RADUCAN ROBERT AMAR nato il 19/11/1991 avverso la sentenza del 11/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 41978/21 RADUCAN OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (reato di cui all'art. 336 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i motivi attinenti alla sussistenza del reato non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, contestata attraverso l'alternativa ricostruzione in fatto a fronte di motivazione non manifestamente illogica;
Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile precludendosi il rilievo della prescrizione sopravvenuta dopo la sentenza di appello emessa l' 11 febbraio 2021 (terzo motivo di ricorso), dovendosi considerare i 277 giorni di sospensione maturati nel corso del giudizio di primo grado e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 01/04/2022 Il Consigliere estensore Il Presi nte Ma ia Silvia Giorgi Angelo cstanzo DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi